Leggi e normative

Bollo per le auto d’epoca, cosa è cambiato

Le novità legislative fanno sempre discutere e capita che creino confusione soprattutto quando i cambiamenti portano a nuovi tributi che pesano sulla comunità. Un esempio tra questi è il provvedimento che ha modificato il contributo sul bollo relativo alle auto storiche.

Le legge di stabilità e le auto storiche

La legge 190 del 2014 (conosciuta anche come Legge di Stabilità) ha abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 63 della legge 342 del 2000 che prevedevano l’esenzione dal pagamento del bollo auto anche per le vetture la cui prima immatricolazione era risalente ad oltre 20 anni fa.

In particolare, i veicoli compresi tra 21 e 30 anni non erano assoggettati al super-bollo nel caso in cui fossero stati costruiti:
– per le competizioni;
– a scopo di ricerca tecnica o estetica oppure per partecipare a mostre ed esposizioni.

In altre parole, con questa legge erano esentati dal pagamento anche i veicoli con un particolare interesse collezionistico in relazione all’importanza industriale, estetica, di costume.

Il comma 3, che come detto è stato abrogato insieme al comma 2, stabiliva che tali veicoli potessero godere dei benefici fiscali delle auto d’epoca se iscritti all’ASI (Automotoclub Storico Italiano) per le auto o all’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per le moto.
I veicoli dichiarati storici non subivano alcun divieto di circolazione, ma nel caso in cui la volontà fosse di usarli per l’ordinaria circolazione su strada si doveva pagare un bollo forfettario.

L’eliminazione di questi due commi ha riportato in vigore l’obbligo a pagare nuovamente la tassa automobilistica regionale o bollo auto per coloro che hanno veicoli dal cui anno di immatricolazione non siano trascorsi almeno 30 anni.

Reazioni delle Regioni alla nuova disciplina

Questa novità ha scatenato le reazioni delle Regioni che hanno iniziato a legiferare in modo autonomo, in base al principio che classifica il bollo auto come tassa regionale. Tra queste, ad esempio, c’è la Regione Campania che ha tentato di esentare dal pagamento del bollo anche le auto comprese tra 20 e 30 anni. In particolare ha stabilito che per le auto oltre 30 anni l’esenzione è automatica, mentre per quelle comprese tra 20 e 30 occorre essere iscritti al registro storico dell’ASI o dell’FMI. Questa norma però non ha mai trovato applicazione e la ragione è presto spiegata.

Chiarimenti del Ministero e giurisprudenza della Corte Costituzionale

Proprio l’attivarsi delle Regioni ha sollecitato un ulteriore intervento.
In primo luogo c’è la giurisprudenza della Corte Costituzionale a precisare che il bollo auto, pur essendo riscosso dalle Regioni, in realtà non è un tributo regionale, ma deve essere compreso tra i tributi propri derivati, cioè che trovano la loro fonte in una disciplina statale. Di conseguenza, viene meno la possibilità per le Regioni di regolare autonomamente la materia. Ad ulteriore conferma di questo indirizzo, c’è anche una risoluzione del ministero dell’Economia, la 4/DF del primo aprile 2015. La stessa chiarisce che i parametri indicati nell’articolo 63, commi 2 e 3 della legge 342 del 2000 non sono più in vigore e quindi i veicoli ultra-ventennali devono pagare la tassa ordinaria.
Precisa inoltre che, nella sentenza 297 del 26 settembre 2003, la Corte Costituzionale ha chiarito che lo Stato ha attribuito alle Regioni il gettito e l’attività amministrativa relativa alla riscossione e un limitato potere di agire sulle tariffe, ma non la disciplina del tributo che resta di competenza esclusiva dello Stato.
La risoluzione del ministero dell’Economia precisa espressamente, onde evitare confusione, che le leggi regionali che prevedono l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale (bollo auto) incompatibili con la disciplina statale, e quindi con la legge di stabilità n° 190 del 2014, devono ritenersi abrogate.

Cosa emerge in sintesi

In sintesi, nel caso in cui siate proprietari di un veicolo o di una moto immatricolata più di 20 anni fa e meno di 30 anni fa, non potete beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo o del regime forfettario, ciò qualunque sia la Regione in cui siete residenti e qualunque normativa vi sia stata emanata.

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