Codice della strada

Auto danneggiata in strada, chi paga i danni?

Chi paga i danni subiti da una vettura se questi sono stati provocati da cedimenti del manto stradale o da buche e fossi sul terreno? La questione non è di semplice interpretazione. A rassicurarci è il fatto che si tratti di eventi rari, ma episodi come quello avvenuto sul Lungarno Torrigiani di Firenze, dove una ventina di automobili sono sprofondate per via di un cedimento della strada, dimostrano come l’imprevisto sia sempre in agguato. Partiamo dal principio.

Responsabilità in caso di incidente stradale, disciplina e risarcimento

L’articolo 2054 del Codice Civile sancisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno causato a persone o cose a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso in cui si verifichi un incidente tra veicoli a motore con obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli o i rispettivi proprietari (nel caso differiscano) devono denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione utilizzando il consueto modulo. Fin qui si tratta di situazioni standard, ma cosa succederebbe se i danni non fossero causati da altri veicoli?

Il responsabile è l’ente proprietario della strada

L’articolo 14 del Codice della Strada precisa che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a garantire la sicurezza della circolazione provvedendo alla manutenzione costante e “al controllo tecnico dell’efficienza delle strade stesse”. Semplificando: in caso di danni ai veicoli o alle persone che circolavano sul manto stradale al momento di una qualche calamità (ad esempio il cedimento della strada) sarà l’ente proprietario della stessa a farsi carico delle spese. Parlando di centri abitati, come nel caso di Firenze, il responsabile è ovviamente il Comune.

Quali garanzie tutelano le auto danneggiate?

Una semplice RC Auto non copre i danni accidentali causati da avvenimenti come quello accaduto a Firenze. L’ideale in questi casi sarebbe aver sottoscritto la copertura contro eventi naturali o atmosferici. Anche in assenza di una specifica polizza, chi ha subito un danno può sempre avanzare richiesta di risarcimento. In caso di diniego o rigetto della stessa, l’unica via rimarrebbe quella dell’azione legale.

Comments are closed.

Potrebbe interessarti anche:Codice della strada

0 %