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	<title>attestato di rischio Archivi | Blog Linear</title>
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	<description>L’assicurazione online del Gruppo Unipol</description>
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		<title>Attestato di rischio su un altro veicolo. Si può?</title>
		<link>https://blog.linear.it/leggi-e-normative/attestato-rischio-un-altro-veicolo-si-puo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linear]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
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		<category><![CDATA[attestato di rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/leggi-e-normative/attestato-rischio-un-altro-veicolo-si-puo/" title="Attestato di rischio su un altro veicolo. Si può?" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2018/03/LinearTrends-03_670x470-e1520330326446-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" /></a><p>Chi vende il proprio veicolo e non ne acquista subito un altro, può riutilizzare lo stesso attestato di rischio entro 5 anni per assicurare un’altra vettura. In questo modo è possibile conservare la stessa classe di merito, senza dover ripartire da quella più alta. &#160; Come riutilizzare l’attestato di rischio L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e chi con pazienza è riuscito a raggiungere una delle classi di merito più basse, può trasferire l’attestato di rischio e la relativa classe di merito ad un altro veicolo. Bisogna prestare molta attenzione al periodo di validità dell’Adr e alla [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/leggi-e-normative/attestato-rischio-un-altro-veicolo-si-puo/" title="Attestato di rischio su un altro veicolo. Si può?" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2018/03/LinearTrends-03_670x470-e1520330326446-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Chi vende il proprio veicolo e non ne acquista subito un altro, può<strong> riutilizzare lo stesso attestato di rischio entro 5 anni per assicurare un’altra vettura</strong>. In questo modo è possibile conservare la stessa classe di merito, senza dover ripartire da quella più alta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Come riutilizzare l’attestato di rischio</strong></p>
<p>L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e chi con pazienza è riuscito a raggiungere una delle classi di merito più basse, può <strong>trasferire l’attestato di rischio e la relativa classe di merito</strong> ad un altro veicolo.</p>
<p>Bisogna prestare molta <strong>attenzione al periodo di validità dell’Adr</strong> e alla data in cui viene stipulato il nuovo contratto assicurativo: non devono essere trascorsi più di 5 anni tra la scadenza della precedente <a href="https://www.linear.it/assicurazione-auto">polizza assicurativa</a> e la stipula di quella nuova.</p>
<p><strong>Quando il termine di 5 anni non viene rispettato, l’assicurato perde i benefici della precedente classe di merito</strong> e deve partire da quella più alta, la quattordicesima. In questi casi, l’unica opportunità per accedere subito ad una categoria inferiore è quella offerta dalla legge Bersani, che permette di ereditare la classe di merito di una persona che fa parte dello stesso nucleo familiare.</p>
<p>Conservare la stessa classe di merito non significa, necessariamente, pagare lo stesso premio assicurativo, perché quest’ultimo viene calcolato tenendo conto di altri fattori, come la potenza del veicolo e la sua alimentazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Documenti necessari per riutilizzare l’attestato di rischio</strong></p>
<p>Per riutilizzare l’attestato di rischio sarà necessario presentare alla compagnia assicurativa anche <strong>l’atto di vendita del precedente veicolo</strong>. In caso di smarrimento questo potrà essere recuperato dal registro dell’ACI (Automobile Club d’Italia).</p>
<p><strong>Non occorre invece fornire anche l’attestato di rischio in formato cartaceo</strong>, visto che dal luglio 2015 è entrato in vigore l’attestato di rischio digitale. Le compagnie assicurative possono acquisire il documento attraverso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici) e dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).</p>
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		<title>Dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio</title>
		<link>https://blog.linear.it/newsletter/dematerializzazione-dellattestato-di-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linear]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 16:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[attestato di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[dematerializzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/newsletter/dematerializzazione-dellattestato-di-rischio/" title="Dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2015/10/dematerializzazione-contrassegno-min-e1474013460494-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>A partire dal 1° luglio 2015 è diventata realtà la dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio, ovvero del documento sul quale è scritta la storia assicurativa di ogni assicurato. Nell&#8217;attestato di rischio sono riportate informazioni di fondamentale importanza, come la classe di merito dell&#8217;assicurato e l&#8217;eventuale numero di incidenti degli ultimi 5 anni. A rilasciarlo è la compagnia con la quale viene sottoscritta la polizza per la Responsabilità Civile del veicolo. Se finora l&#8217;attestato di rischio veniva inviato almeno un mese prima della scadenza dell&#8217;assicurazione, ora il suo contenuto passa in una banca dati per essere memorizzato e chi lo desidera può [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/newsletter/dematerializzazione-dellattestato-di-rischio/" title="Dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2015/10/dematerializzazione-contrassegno-min-e1474013460494-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p><strong>A partire dal 1° luglio 2015 è diventata realtà la <a href="https://www.linear.it/come-fare-per/digitalizzazione-documenti-assicurativi">dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio</a></strong>, ovvero del documento sul quale è scritta la storia assicurativa di ogni assicurato.<br />
Nell&#8217;attestato di rischio sono riportate informazioni di fondamentale importanza, come la classe di merito dell&#8217;assicurato e l&#8217;eventuale numero di incidenti degli ultimi 5 anni.<br />
A rilasciarlo è la compagnia con la quale viene sottoscritta la <a href="https://www.linear.it/assicurazione-auto/rc-auto">polizza per la Responsabilità Civile del veicolo</a>.<br />
Se finora l&#8217;attestato di rischio veniva inviato almeno un mese prima della scadenza dell&#8217;<a href="https://www.linear.it/assicurazione-auto">assicurazione</a>, ora il suo contenuto passa in una banca dati per essere memorizzato e chi lo desidera può scaricarlo dal sito della propria compagnia o richiedere di riceverlo via email.<br />
Quella che viene indicata come una vera e propria rivoluzione è stata introdotta dall’articolo 134 del codice delle assicurazioni.</p>
<h2><strong><br />
Cosa cambia per gli assicurati</strong></h2>
<p>Per gli automobilisti il mutamento è significativo. Il primo risultato del processo di dematerializzazione dell&#8217;attestato di rischio è infatti la <strong>cessazione dell&#8217;obbligo di consegnare il documento in caso di stipula di una polizza presso un’altra compagnia</strong>, che nel caso di assicurazioni sottoscritte online si traduceva nell’obbligo di inviare per corrispondenza il documento. Non va inoltre sottovalutato l&#8217;aspetto relativo alla notevole semplificazione e velocizzazione delle comunicazioni tra compagnie assicurative e clienti..</p>
<p>Infine, anche i controlli da parte delle forze dell’ordine beneficeranno di questa novità perché diventa possibile verificare l’effettiva copertura assicurativa di un veicolo in tempo reale, anche attraverso sistemi di controllo con le telecamere (Tutor, autovelox, zone a traffico limitato, ecc.), permettendo così di combattere meglio il <strong>grave fenomeno delle auto che circolano senza assicurazione</strong>.</p>
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