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	<title>Polizza 2026 Archivi | Blog Linear</title>
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	<description>L’assicurazione online del Gruppo Unipol</description>
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		<title>Polizze auto 2026: cambia la tassazione su Infortunio del conducente e Assistenza stradale</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
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		<category><![CDATA[Polizza 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/leggi-e-normative/polizze-auto-2026-cambia-la-tassazione-su-infortunio-del-conducente-e-assistenza-stradale/" title="Polizze auto 2026: cambia la tassazione su Infortunio del conducente e Assistenza stradale" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2026/01/shutterstock_2700399835-scaled-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" /></a><p>La Legge di Bilancio riallinea l’aliquota al 12,5% e chiarisce il perimetro anche per le voci separate in polizza. Ma l’aumento non ricade interamente sull’assicurato: le Compagnie compenseranno almeno due terzi Dal 2026 cambiano le regole sull’imposta applicata a due garanzie accessorie molto diffuse: Infortunio del conducente e Assistenza stradale. La modifica deriva da una disposizione della Legge di Bilancio 2026, che riallinea la tassazione di queste coperture all’aliquota standard del 12,5%. La novità non riguarda solo l’aumento dell’aliquota, ma anche il perimetro di applicazione dell’imposta. La norma chiarisce che la tassazione si applica comunque anche se queste garanzie sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://blog.linear.it/leggi-e-normative/polizze-auto-2026-cambia-la-tassazione-su-infortunio-del-conducente-e-assistenza-stradale/">Polizze auto 2026: cambia la tassazione su Infortunio del conducente e Assistenza stradale</a> sembra essere il primo su <a href="https://blog.linear.it">Blog Linear</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://blog.linear.it/leggi-e-normative/polizze-auto-2026-cambia-la-tassazione-su-infortunio-del-conducente-e-assistenza-stradale/" title="Polizze auto 2026: cambia la tassazione su Infortunio del conducente e Assistenza stradale" rel="nofollow"><img width="300" height="250" src="https://blog.linear.it/wp-content/uploads/2026/01/shutterstock_2700399835-scaled-300x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p><strong>La Legge di Bilancio riallinea l’aliquota al 12,5% e chiarisce il perimetro anche per le voci separate in polizza. Ma l’aumento non ricade interamente sull’assicurato: le Compagnie compenseranno almeno due terzi</strong></p>
<p><span id="more-6341"></span></p>
<p>Dal 2026 cambiano le regole sull’imposta applicata a due garanzie accessorie molto diffuse: <strong>Infortunio del conducente</strong> e <strong>Assistenza stradale</strong>. La modifica deriva da una disposizione della <strong>Legge di Bilancio 2026</strong>, che riallinea la tassazione di queste coperture all’aliquota standard del <strong>12,5%</strong>. La novità non riguarda solo l’aumento dell’aliquota, ma anche il perimetro di applicazione dell’imposta. La norma chiarisce che la tassazione si applica comunque anche se queste garanzie sono indicate come voci separate in polizza. Allo stesso tempo, la legge prevede un meccanismo di compensazione che limita l’impatto dell’aumento fiscale sul contraente e richiede alle Compagnie di assorbire una quota significativa della maggiore imposta. Vediamo di cosa si tratta.</p>
<ul>
<li><strong>Dove si applica l’aumento e perché non lo paga tutto l’assicurato<br />
</strong>Dal 1° gennaio 2026 la nuova tassazione scatta su contratti nuovi o rinnovati</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Facciamo i conti: l’aumento e il meccanismo di compensazione<br />
</strong>L’imposta sale ma le Compagnie compenseranno almeno due terzi</li>
</ul>
<h3><strong>Dove si applica l’aumento e perché non lo paga tutto l’assicurato</strong></h3>
<p>La novità prevista dalla Legge di Bilancio 2026 vale per i contratti <strong>stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026</strong>: non si tratta, quindi, di un conguaglio sulla polizza già in corso, ma di una regola che entra in gioco quando si sottoscrive un nuovo contratto o quando arriva il momento del rinnovo. E soprattutto non riguarda solo quanto si paga, ma <strong>come viene calcolata l’imposta su queste due garanzie</strong>.</p>
<p>La legge, infatti, guarda alla sostanza della copertura, non a come viene impaginata nel contratto: anche se Infortuni del conducente e Assistenza stradale compaiono come voci separate, con un premio distinto dall’RC Auto, rientrano comunque nel perimetro dell’imposta prevista. In altre parole, non basta indicarle a parte o confezionarle come moduli aggiuntivi: ai fini fiscali contano per ciò che sono, e l’imposta si applica secondo le nuove regole, indipendentemente da come il premio viene suddiviso in polizza.</p>
<p>Finora le garanzie accessorie non viaggiavano tutte sulla stessa corsia fiscale: <strong>Infortunio del conducente</strong> e <strong>Assistenza stradale</strong> avevano aliquote più leggere, mentre altre coperture già molto diffuse nelle polizze auto &#8211; come Furto e Incendio &#8211; erano da tempo agganciate all’aliquota del 12,5%. Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo ha deciso di allineare il trattamento: non cambiano le coperture assicurative e le tutele, ma cambia il modo in cui vengono tassate.</p>
<h3><strong>Facciamo i conti: l’aumento e il meccanismo di compensazione</strong></h3>
<p>Proviamo a misurare l’impatto della novità. Sull’<strong>Infortunio del conducente</strong> l’aliquota passa<strong> dal 2,5% al 12,5%</strong>. Sull’<strong>Assistenza stradale</strong>, invece, l’aumento è più contenuto e va <strong>dal</strong> <strong>10% al 12,5%</strong>.  La manovra introduce tuttavia anche un correttivo che cambia l’effetto finale, prevedendo che una parte significativa della maggiore imposta non venga trasferita al contraente ma alle Compagnie.</p>
<p>Il comma 63 stabilisce che le imprese assicurative devono riconoscere al cliente una <strong>riduzione di almeno due terzi della maggiore imposta</strong> dovuta, per effetto del riallineamento. Perciò è vero che l’imposta cresce, ma non è trasferita integralmente sull’assicurato.</p>
<p>Per capire l’impatto reale, conviene tradurre le percentuali in euro e fare qualche esempio. Per l’<strong>Infortunio del conducente</strong>, l’aumento teorico dell’imposta corrisponde a dieci punti percentuali in più applicati al premio di quella garanzia.</p>
<p>Se, per esempio, il premio imponibile fosse <strong>30 euro</strong>, la maggiore imposta sarebbe di <strong>3 euro</strong>: a quel punto entra in gioco la riduzione prevista dalla legge e, applicando il minimo, al cliente resterebbe circa <strong>1 euro</strong>. Se invece il premio imponibile fosse <strong>50 euro</strong>, l’extra-imposta salirebbe a <strong>5 euro</strong> e la quota che può rimanere in capo all’assicurato sarebbe nell’ordine di <strong>1 euro e 60</strong>.</p>
<p>Sull’<strong>Assistenza stradale</strong>, dove l’incremento è più contenuto, i numeri si ridimensionano ulteriormente: con un premio imponibile di <strong>40 euro</strong>, l’extra-imposta sarebbe <strong>1 euro</strong> e la parte che potrebbe restare al cliente, sempre considerando la riduzione minima prevista, sarebbe poco più di <strong>30 centesimi</strong>.</p>
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