Leasing auto flotte aziendali: la tassa spetta all’utilizzatore
La nuova riforma riguardante gli enti locali presenta una novità inaspettata. Infatti, all’interno del D.L. 78/2015, convertito con la legge 125/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 6 agosto 2015, è possibile trovare una nuova norma, relativa alla tassazione riguardante i leasing automobilistici, che prevede l’onere del pagamento della tassa automobilistica a carico dell’utilizzatore e non della società titolare del contratto di leasing.
Cosa prevede la nuova normativa
La nuova normativa contenuta all’interno della riforma sugli enti locali va a toccare anche la tassazione sui leasing automobilistici. Prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta automobilistica sia colui che utilizza il veicolo a titolo di leasing. Pertanto, la società non è più tenuta a pagare tale tipologia di imposta, piuttosto avrà la possibilità di pagarla per conto dell’utilizzatore oppure di lasciare che se ne occupi direttamente lui stesso.
La legge 125/2015 in realtà ha assunto la forma di un vero e proprio decreto omnibus perché coinvolge un numero molteplice di realtà: ad esempio, si parte dalla pubblica amministrazione e si arriva a toccare anche la sanità e il codice della strada. Pertanto la normativa riguardante il leasing automobilistico è solo una piccola parte di un ben più ampio decreto, in grado di influire su una serie di aspetti importanti che attendevano una regolamentazione adeguata.
Il decreto indica che l’imposta è effettivamente dovuta dall’utilizzatore, fatto salvo il pagamento totale della società coinvolta nel leasing. Oltre questo è stato stabilito che la competenza e il gettito fiscale di tale imposta sono da attribuirsi alla residenza fiscale e al domicilio dello stesso soggetto utilizzatore.
L’intervento di Assilea sulla nuova normativa
Assilea (Associazione Italiana Leasing) ha espresso il proprio parere riguardante la situazione delle flotte aziendali e del nuovo testo di legge. Secondo Assilea, sono rimaste due strade da percorrere a chi stipula un contratto di acquisto di un veicolo con la formula del leasing. La prima prevede che colui che utilizza il veicolo acquistato in leasing debba versare direttamente all’erario questa imposta. La seconda, invece, consiste nel pagamento della tassa da parte della società in nome e per conto del soggetto utilizzatore del veicolo in leasing. La scelta del sistema più consono spetterà alla società e all’utilizzatore che insieme dovranno convenire sulla modalità più idonea da seguire secondo le circostanze.