Legge 104 e agevolazioni fiscali per i disabili
Il principale riferimento in materia di disabilità è la legge 104 del 1992, altrimenti conosciuta come legge quadro “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Il testo di legge sancisce i diritti delle persone con disabilità con lo scopo di offrire adeguato sostegno in tema di diritto all’educazione e all’istruzione, nel lavoro, nella mobilità e nei trasporti e relativamente alle barriere architettoniche.
All’interno di questo quadro normativo sono regolate anche le agevolazioni per l’acquisto di auto ad uso di persone con disabilità.
Quali benefici nell’acquisto dell’auto
Le disposizioni contenute nella legge 104 in materia di acquisto di un’auto nuova o usata stabiliscono che il disabile, o il familiare che lo ha fiscalmente a carico, ha diritto a un’IVA agevolata pari al 4%, invece della normale aliquota al 22%. Quest’agevolazione si applica all’acquisto di autovetture di cilindrata fino a 2.000 cc per i modelli alimentati a benzina e a 2.800 cc per i diesel.
Inoltre si potrà detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta entro un limite massimo di 18.075,99 euro. In questo caso non valgono esclusioni sulle auto di cilindrata più alta, bensì vengono fissati dei limiti temporali: la detrazione è applicabile una sola volta per un solo veicolo ogni 4 anni; tuttavia si potrebbe accedere alle stesse detrazioni su auto successive se il vecchio veicolo venisse radiato dal Pra.
Altri casi che beneficiano di agevolazioni
Oltre che nell’ambito dell’acquisto di un’auto nuova, l’IVA agevolata al 4% può essere applicata anche sulle spese di adattamento dell’auto e per le cessioni dei ricambi di tali adattamenti.
La detrazione Irpef al 19% è prevista anche sul totale delle spese di riparazione dell’auto, in qualsiasi caso queste siano necessarie.
Infine i veicoli ad uso prevalente del disabile sono esonerati dal bollo auto e dal versamento delle imposte per il passaggio di proprietà solitamente versate al Pra.
Il limite di “almeno due anni”
A fronte di tutte le agevolazioni usufruite la legge pone una condizione: il veicolo che ne ha beneficiato deve essere utilizzato per almeno due anni: in altre parole se il veicolo che ha beneficiato della detrazione IVA e di quella Irpef viene ceduto (gratuitamente o dopo vendita) prima dei 24 mesi, allora si dovrà rimborsare la differenza tra il valore delle imposte versate e l’importo massimo delle imposte senza agevolazioni. Unica deroga alla soglia minima dei due anni, che dovrà essere comunque adeguatamente documentata, riguarda il caso in cui il disabile per le sue mutate condizioni di salute debba ricorrere ad adeguamenti diversi da quelli presenti sul suo veicolo e dunque sia costretto a cambiarlo entro i due anni dal momento in cui abbia già beneficiato delle precedenti detrazioni.