Danni accidentali auto: cosa sono e chi li copre
I danni accidentali auto sono più frequenti di quello che si pensa. Ecco in cosa consistono e quali sono le soluzioni per avere una buona copertura dai rischi.
L’RC Auto offre la necessaria protezione contro i rischi legati alla circolazione stradale, ma in genere non copre la totalità dei danni. I danni che sono considerati accidentali restano, infatti, fuori dalla copertura assicurativa e necessitano la stipula di un’apposita garanzia accessoria o la combinazione di più garanzie aggiuntive.
Ma quali sono esattamente i danni accidentali? Facciamo quindi chiarezza su questo punto e passiamo in rassegna le varie soluzioni per ottenere una protezione completa e ulteriore rispetto all’assicurazione standard.
Ecco come distinguere i danni accidentali da quelli coperti dalla normale RC auto
Scopri la polizza per danni accidentali e slegata alla responsabilità del conducente
Come proteggere i cristalli dell’auto dai danni accidentali
Tutte le caratteristiche della garanzia accessoria più diffusa
Cosa prevede la polizza per danni naturali
Cosa si intende per danni accidentali
Si possono considerare accidentali i danni provocati da un evento imprevedibile per il conducente e circoscritto nel tempo. La casistica è davvero molto ampia e si può trattare di situazioni estremamente diverse l’una dall’altra.
Ad esempio, sono accidentali i danni subiti quando il ramo di un albero colpisce il parabrezza della vettura oppure quelli causati in seguito all’uscita fuori strada del mezzo. In entrambi i casi si tratta di situazioni che vanno ben oltre i rischi legati alla circolazione del veicolo e che quindi di norma non sono previsti dal contratto di assicurazione.
Infatti, le compagnie assicurative in genere offrono una polizza RC auto che prevede il risarcimento in caso di sinistro ed entro un determinato massimale. In qualche caso il premio che si paga per l’assicurazione di responsabilità civile comprende anche dei servizi accessori, come l’assistenza stradale, la tutela legale oppure gli infortuni del conducente.
In genere, non è prevista la copertura per danni a cose o persone che vanno oltre i normali rischi legati alla guida. Prima di stipulare il contratto bisogna sempre leggere l’informativa precontrattuale e tutte le sue clausole. Qualora la documentazione fornita non sia sufficiente a chiarire i dubbi, è bene chiedere consigli e approfondimenti all’assicuratore o al soggetto che si occupa di intermediazione assicurativa.
Una volta chiarito quali sono i termini e i limiti della copertura assicurativa, il proprietario del veicolo può fare una valutazione corretta e decidere se stipulare una polizza ulteriore per i danni accidentali.
Le soluzioni offerte dalle compagnie assicurative sono molte, quindi vale la pena esaminarle una per una, in modo da avere un’idea chiara di quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.
Garanzia Mini Kasko
La Mini Kasko, è una soluzione per i danni accidentali che copre i danni materiali provocati dall’urto con un altro veicolo che viene identificato. Il costo è inferiore rispetto alla Kasko completa, quindi è una formula adatta a chi vuole contenere le spese per le garanzie accessorie.
La garanzia Mini Kasko prevede il risarcimento dei danni o il rimborso anche quando la collisione in strada si è verificata per colpa dell’assicurato. Inoltre può prevedere una franchigia, che in caso di danni obbliga l’assicurato al pagamento di una somma fissa pari al valore della stessa.
Garanzia Cristalli
La polizza cristalli è una delle garanzie accessorie più apprezzate dagli automobilisti e copre i danni subiti ad alcuni o a tutti i cristalli dell’auto (parabrezza, lunotto posteriore e i finestrini laterali) a seconda delle compagnie di assicurazione.
La validità della polizza non è legata a lesioni causate da una particolare tipologia di evento, infatti si può trattare di un danno causato da terzi o di un fatto del tutto accidentale. La procedura prevede che la compagnia assicurativa riceva la prova del danno al cristallo, ad esempio mediante una fotografia.
In base alla tipologia di danno, il cristallo può essere sostituito integralmente o riparato. Si può trattare della rottura integrale del parabrezza, ma anche di una semplice scheggiatura da riparare con estrema semplicità.
Garanzia Incendio e Furto
Il peggiore incubo di chi acquista una macchina nuova è proprio quello di subire il furto dell’amata vettura e questa polizza offre la serenità di posteggiare il veicolo in strada senza troppe preoccupazioni, anche in occasione di viaggi in città che non si conoscono bene. Più in dettaglio, la copertura è prevista l’altro in caso di furto totale o parziale, infatti, la sottrazione di una parte del veicolo, come cerchi in lega e pneumatici, è un fatto che purtroppo può capitare.
Il risarcimento in caso di furto totale per Linear è pari al valore a nuovo del veicolo, per i primi 6 mesi, mentre successivamente è pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
Al momento del rinnovo della polizza il valore viene aggiornato, in modo da allineare i limiti della copertura.
La polizza furto va di pari passo con quella incendio, che invece prevede il risarcimento dei danni legati a scoppi, esplosioni o incendi che coinvolgono il veicolo. Anche in questo caso il contratto prevede che l’auto o la moto possano essere interamente distrutte.
Garanzia Eventi Atmosferici
Gli eventi naturali sono un’altra causa frequente di danni ai veicoli ed è per questo che le assicurazioni offrono una soluzione anche per simili eventualità. La casistica prevista dalla polizza eventi atmosferici è ampia e in ogni periodo dell’anno si possono verificare danni a causa di eventi naturali.
Si può trattare della grandinata che danneggia la carrozzeria, di forti raffiche di vento che fanno cadere oggetti pesanti sul mezzo o anche di un’alluvione che trascina via il veicolo in un canale.
In tutti questi casi esiste una stretta relazione tra il danno provocato e l’evento naturale imprevedibile. Che si tratti di danni circoscritti o della totale distruzione del mezzo, la polizza prevede un risarcimento che può essere commisurato all’entità del danno entro i limiti del massimale o del valore commerciale del veicolo in base a quanto previsto dalle compagnie.