Assicurazioni

RC Auto e danno biologico: una tabella unica per i risarcimenti

È in discussione un’importante novità in tema di risarcimento del danno biologico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: un nuovo disegno di legge sulla Concorrenza prevede, infatti, una tabella unica per i risarcimenti ed altre importanti modifiche.

Il danno biologico causato da sinistri stradali

Per danno biologico si intende la lesione, permanente o temporanea, all’integrità fisica della persona, ma è indipendente dalla capacità di produrre reddito, e il diritto al risarcimento viene riconosciuto anche quando il soggetto, pur potendo attendere alle ordinarie occupazioni, subisce un depauperamento del proprio valore biologico.
Il danno biologico derivante dai sinistri stradali deve essere risarcito dalla compagnia di assicurazione. L’ammontare spesso può essere difficile da determinare, a causa anche di una giurisprudenza non sempre univoca in materia e criticata da molti per l’elevata discrezionalità cui si presta. Infatti, per quantificare il danno, i tribunali utilizzano delle tabelle di riferimento che però non sono univoche sul territorio nazionale.

Il principio di unitarietà del danno biologico

In particolare, l’articolo 7 del disegno di legge sulla Concorrenza modifica gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. La prima modifica essenziale sancisce definitivamente, dopo le sentenze della Corte di Cassazione n. 26972 e 26975 dell’11 novembre 2008, il principio di unitarietà del danno biologico, morale ed esistenziale, ciò vuol dire che non sarà più possibile quantificarli separatamente. Di conseguenza, nella voce del danno biologico il giudice, o la compagnia assicurativa, dovrà comprendere qualunque menomazione subita dal richiedente, sia essa di natura fisica, psichica, o infine il danno esistenziale (perdita della possibilità di realizzazione di se stessi, ad esempio un aspirante ballerino che dovesse perdere l’uso degli arti).

La tabella unica nazionale per il calcolo del danno

Un’altra significativa novità che potrebbe giungere dal disegno di legge sulla Concorrenza è rappresentata dal fatto che se questo disegno dovesse essere approvato definitivamente così come proposto, sarà disposta una tabella unica nazionale per la valutazione del danno biologico. Tale tabella dovrà garantire alle vittime di sinistri stradali il diritto di ottenere un equo risarcimento del danno, ma allo stesso tempo dovrà razionalizzare i costi che ricadono sulle compagnie assicurative e di conseguenza sui consumatori il cui ammontare del premio RCA dipende dai costi che le assicurazioni debbono sostenere per il risarcimento dei danni.
Nell’attuale disegno di legge sono indicati anche i criteri a cui la tabella dovrà attenersi, specificando che sarà necessario prevedere adeguamenti nel tempo in base al tasso di inflazione e nella redazione si dovrà tenere conto anche della consolidata giurisprudenza di legittimità. Infine tale tabella non sarà redatta dal Ministro della Salute, ma dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute.
Infine, la tabella prevedrà da 10 a 100 punti di invalidità e per ciascun punto sarà assegnato un determinato valore economico.
Alle lesioni sotto il 10%, classificate come lievi, sarà assegnato il valore di 795,91 euro per il primo punto di invalidità riconosciuto. Ai punti successivi dovrà essere dato un valore che aumenta in modo progressivo.
L’importo non varierà solo in base alla menomazione, ma anche in base all’età. Per la quantificazione del danno morale, invece dovrebbe applicarsi un aumento percentuale in base al danno biologico.
Ancora differente appare il calcolo per l’invalidità temporanea, infatti in questo caso sarà riconosciuto un risarcimento pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta.
L’articolo 7 del disegno di legge sulla Concorrenza prevede che, per le cicatrici riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, sarà possibile provvedere a determinare il risarcimento dovuto anche basandosi solo sull’esame visivo delle stesse.

In chiusura, ricordiamo che queste novità fanno parte di un disegno di legge che è ancora in discussione, quindi non sono ancora in vigore e potrebbero subire modifiche durante l’iter parlamentare.

Comments are closed.

Potrebbe interessarti anche:Assicurazioni

0 %