Codice della strada

Bici elettrica e Codice della Strada: la normativa

Qual è la differenza tra un’e-bike a pedalata assistita e una bici elettrica con pedali a motore? Quali sono le loro caratteristiche e la potenza erogabile? Quando è necessario indossare il casco e montare la targa?

Per evitare il traffico, preferendo un mezzo di trasporto agile, comodo, ecologico e adatto a tutti, la bicicletta elettrica è l’ideale, specialmente nelle strade pubbliche dei centri abitati. Però spesso si fa confusione tra le varie tipologie attualmente disponibili sul mercato, con differenti supporti alla pedalata. Vediamo le caratteristiche di ciascuna e come sono disciplinate dal Codice della Strada.


Bici elettrica: che cos’è

Quando si parla di bicicletta elettrica, chiamata anche e-bike, si intende una particolare tipologia di bicicletta equipaggiata con un piccolo motore elettrico montato su un telaio resistente. Un mezzo comodo, agile, che comporta poca manutenzione ed è adatto a tutti, anche a persone anziane favorendo benessere e buona salute.

Le biciclette elettriche non inquinano, hanno prezzi accessibili e l’acquisto è incentivato dai bonus previsti dal Governo.

Ogni tipologia risponde a requisiti specifici: vediamo le differenze tra la bici elettrica con pedalata assistita e la bici a motore.

Bici elettrica, a pedalata assistita, bici a motore: le differenze

Il tipo di bicicletta con motore elettrico più diffuso è quella a pedalata assistita, detta anche e-bike o pedelec. Vi sono installati un motore elettrico, una batteria al litio e una serie di sensori che rilevano la forza che imprimiamo sui pedali e la trasmettono alla centralina che calibra l’assistenza da restituire al ciclista quando è in sella. Questa funzione è chiamata pedalata assistita.

In questo modo il ciclista viene assistito durante lo sforzo, sebbene debba continuare a pedalare, con il vantaggio di mantenere sempre il proprio ritmo. La possibilità di aumentare o diminuire manualmente la potenza richiesta al motore è data da un piccolo computer posto sul manubrio.

Le bici a pedalata assistita sono equiparate ai velocipedi con un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta durante lo sforzo, riducendo la fatica del conducente.

Le batterie più recenti sono portatili e basta una normale presa di corrente per ricaricarle. La durata dipende dall’usura e dall’utilizzo che si fa, tuttavia in condizioni normali una carica dura almeno una cinquantina di chilometri.

Le e-Bike possono andare anche sulle piste ciclabili; inoltre seguendo le regole delle bici tradizionali, va ricordato che bisogna condurle a mano su marciapiedi destinati a pedoni. Per circolare regolarmente in strada è sufficiente effettuare la manutenzione periodica e controllare le buone condizioni degli pneumatici.

La bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita non va confusa con la bicicletta elettrica, chiamata anche “speed pedelec” o bici a motore. In questo caso si tratta di mezzi simili ai ciclomotori a funzionamento autonomo, in quanto non c’è rapporto tra pedalata e motore, e non è neppure necessario pedalare per farle avanzare.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo rientrano nella categoria dei ciclomotori, e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Questi mezzi rientrano in un regolamento d’omologazione che le distingue in L1eA e L1eB.

– Le L1eA sono mezzi a due ruote con trazione a pedale ed equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W e in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h.

– Le L1eB sono i cicli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e velocità di costruzione non superiore ai 45 km/h.

Bici elettrica e codice della strada: la normativa

L’Articolo 50 del Codice della Strada distingue chiaramente tra bici muscolare e bici a pedalata assistita:

“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Anche la direttiva europea 2002/24 precisa la definizione di e-bike definendo le biciclette a pedalata assistita o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle) o pedelec mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Quindi non sono necessarie l’omologazione e la targa, secondo lo standard europeo EN 15194.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo dispongono invece di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata e sviluppano una potenza superiore a 0,25 kW, raggiungendo una velocità massima di 45 km/h. Sono quindi equiparabili ai veicoli a motore, simili agli scooter, perciò il Codice della Strada include questo tipo di mezzi nella categoria dei ciclomotori, proprio per prevenire i rischi di incidenti.

Per utilizzare le bici elettriche a funzionamento autonomo bisogna perciò munirsi di casco, assicurazione RC moto, targa, patentino, documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione. In caso contrario la circolazione è ammessa solo all’interno di aree private, parchi e giardini privati, fiere del settore, etc…

Bici elettrica e codice della strada: le sanzioni

Le regole da rispettare sono chiare e in tutti i casi bisogna adottare un comportamento responsabile: chi circola su una bici elettrica “truccata” compie un’azione vietata, infatti è abbastanza semplice modificare la limitazione dei 25 km/h delle biciclette con la pedalata assistita, portandola ai 45 km/h delle bici a funzionamento autonomo, e superare così i limiti prescritti.

Si tratta di una manomissione che può condurre a sanzioni molto pesanti: si parte da una multa di 79 euro più il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, se si circola senza targa. Si passa a 158 euro se si viaggia sprovvisti di certificato di circolazione e immatricolazione, e 868 euro per la mancata copertura assicurativa; in entrambi i casi si applica il sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo.

Infine a norma di legge è prevista una sanzione di 5.110 euro e il fermo amministrativo per tre mesi in caso di guida senza patente di una bici a motore.

 

 

 

 

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