Due ruote: i minorenni hanno responsabilità sui trasportati
Da agosto 2015 è cessato il divieto per i minorenni di trasportare persone su veicoli a due ruote. Della possibilità di circolare in scooter in due abbiamo già parlato. Ma cosa cambia concretamente per le famiglie e quali sono i rischi nel caso in cui il passeggero a bordo dello scooter fosse danneggiato?
La normativa
La novità è stata introdotta per adeguare l’ordinamento italiano alle normative europee. Fino ad agosto 2015 il Codice della Strada prevedeva il divieto per i minorenni di trasportare persone sui motocicli, in caso contrario era possibile essere multati fino a 323 euro. La novità è stata introdotta con la legge 115 del 29 luglio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto dello stesso anno. La normativa è stata emanata per recepire una direttiva europea ed evitare che l’Italia fosse sottoposta ad una procedura per infrazione. Sono comunque previsti per gli adolescenti limiti e requisiti da rispettare per non incorrere in sanzioni.
Requisiti e limiti per trasportare passeggeri
Un minore può trasportare un passeggero su un motociclo se ha compiuto i 16 anni di età. Per coloro che hanno un’età inferiore resta il divieto e l’applicazione di una multa di 81 euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, elevati a 90 nel caso in cui si incorra per la seconda volta, nell’arco di due anni, in tale sanzione. Ma non è finita qui: il minore di 16 anni con un passeggero perde la copertura assicurativa, con tutti gli oneri che ne potrebbero derivare a carico dei genitori.
Per non incorrere in sanzioni è necessario che il motociclo sia omologato per il trasporto di un passeggero (è possibile verificarlo direttamente sulla carta di circolazione) oltre a rispettare tutte le altre condizioni di cui abbiamo detto in precedenza.
Quali sono i rischi emergenti se il passeggero venisse danneggiato?
Si ritiene che le novità introdotte possano dare un nuovo impulso al mercato delle due ruote perché probabilmente i genitori saranno più propensi a comprare uno scooter sapendo che lo stesso potrà essere usato in contemporanea da due fratelli, ma novità potrebbero esservi anche sul fronte assicurativo.
In precedenza, in caso di sinistro con danno procurato al passeggero era responsabile il minore alla guida e di conseguenza ne rispondevano economicamente i genitori. Oggi le cose cambiano. Fermo restando l’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in caso di sinistro con danni al trasportato non ne risponde più il minore ma la compagnia di assicurazione.