Codice della strada

Regole di comportamento dei pedoni

Chi cammina per strada deve rispettare delle regole, ci sono diritti ma anche doveri e sanzioni per i trasgressori, a tutela della sicurezza stradale.

I pedoni rappresentano una delle categorie più deboli tra gli utenti della strada, per questo meritano particolari attenzioni e tutele. Il nuovo Codice della Strada ha appositamente introdotto la categoria di “utenza vulnerabile”, che comprende i pedoni e i ciclisti, oltre ai conducenti di ciclomotori, motocicli e le persone con disabilità. Tuttavia queste tutele non devono essere abusate da parte dei pedoni che devono comunque rispettare le regole di comportamento previste dall’art. 190 del Codice della Strada. Vediamo le disposizioni previste dalla legge a tutela della sicurezza dei pedoni e come evitare comportamenti scorretti e maldestri quando si è a piedi, per strada.


Comportamento dei pedoni: regole e norme di riferimento

Il comportamento dei pedoni è regolato dall’articolo 190 del Codice della Strada, che indica dove è consentita la loro circolazione dentro e fuori i centri abitati, e nelle ore di oscurità; come devono attraversare la strada per evitare un incidente, quali sono i divieti da rispettare e le sanzioni che scattano in caso di inosservanza. È importante anche l’articolo 191, che norma il comportamento dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni, la condotta da seguire quando il traffico non è regolato da polizia locale o da semafori, e su strade sprovviste di attraversamenti pedonali.

Dove possono circolare i pedoni

I pedoni non hanno piena libertà di spostamento su tutte le parti della strada. Il Codice della Strada prevede che debbano circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, e causare il minimo intralcio alla circolazione.

Fuori dalle città i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, e sul margine destro della carreggiata rispetto alla direzione della marcia dei veicoli, quando si tratti di una strada a senso unico di circolazione.

Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, sono obbligati a camminare su un’unica fila, con tutta la prudenza necessaria in un contesto di scarsa luminosità.

Comportamento dei pedoni: cosa dice il Codice della Strada

Come abbiamo visto gli articoli 190 e 191 del Codice della Strada disciplinano il comportamento dei pedoni in strada, sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti.

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada con alcune importanti novità, introducendo la categoria degli “utenti vulnerabili” tra i quali figurano i pedoni.

La recente riforma ha aggiunto novità e tutele importanti: gli attraversamenti pedonali potranno essere rialzati al piano di marciapiede, e vengono previsti marciapiedi colorati con l’introduzione nel codice di “percorsi pedonali”. Gli amministratori locali potranno istituire stalli di sosta per i veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bimbo di età non superiore a due anni, munite con il nuovo “contrassegno rosa” e per i veicoli in condivisione. Nella segnaletica verticale potranno essere inseriti messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne munite del permesso rosa.

Sarà possibile dotare gli attraversamenti pedonali di sensori che attivano segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni, e su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata potranno essere adottati sistemi di rallentamento della velocità con elementi di moderazione del traffico, come bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, restringimenti e chicane.

Le macchine per l’uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

È vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

Inoltre c’è il divieto di effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini per bambini o altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo.

Ricordatevi che bisogna sempre consentire l’attraversamento della strada ai pedoni qualora questi siano invalidi, bambini o anziani, anche in assenza delle strisce pedonali. Non dare la precedenza ai pedoni sulle strisce comporta la perdita di 8 punti dalla patente.

Hanno sempre ragione i pedoni facendo parte delle categorie vulnerabili? Certamente no, anche loro hanno precise responsabilità da osservare per evitare situazioni di pericolo. Se c’è un investimento sulle strisce o in prossimità di esse, nella stragrande maggioranza dei casi la responsabilità è del conducente del veicolo, ma se il pedone attraversa in maniera imprudente, gettandosi sulle strisce nel momento in cui le auto stanno transitando, si potrebbe ravvisare un concorso di colpa. Se invece il pedone attraversa la strada in assenza di strisce pedonali e viene investito, la responsabilità dev’essere valutata, caso per caso. Se l’urto si verifica in un punto di massima visibilità, è probabile che la colpa ricada comunque sul conducente del veicolo, altrimenti c’è il rischio che il pedone si veda accollare la colpa, come ha sentenziato di recente la Corte di Cassazione. Se il pedone viene investito sulle strisce pedonali in presenza del semaforo rosso, la colpa è sua e non dell’automobilista che sarà così sollevato dalla responsabilità del sinistro.

Come deve comportarsi il pedone quando attraversa la strada

I pedoni intenzionati ad attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi, dei sovrapassaggi. Quando questi non sono disponibili o sono ad una distanza superiore a cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, prestando tutta l’attenzione necessaria. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e inoltre non si possono attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano.

È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare precedenza ai conducenti. È vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi ogni qual volta i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, concedendo la precedenza non appena li vedono accingersi ad attraversare sulle strisce. Sulle strade prive di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

I pedoni che non circolano in strada o non attraversano nei modi e negli spazi preposti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa, la somma va da 26,00 a 102,00 euro. Perciò è sempre indispensabile, anche quando si è a piedi, adottare un comportamento corretto, con diligenza, per evitare danni.

 

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