Leggi e normative

Decreto autovelox: le nuove regole

In vigore dal 28 maggio scorso le nuove disposizioni per gli autovelox. Tutti i dettagli normativi

L’Italia detiene il record di installazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, il 10% su scala mondiale e proprio alla luce di tale incidenza è stato importante approvare una normativa per un impiego più ampio e uniforme sul territorio e soprattutto per stabilire quando il superamento dei limiti possa effettivamente rivelarsi pericoloso.

Normative per strade urbane ed extraurbane e nuovi standard di installazione

I dettami riguardano strade urbane ed extraurbane – affinché venga garantita una maggiore sicurezza – e le modalità. Oltre alle regole per le nuove installazioni, sono previsti dodici mesi per adeguare agli standard attuali i vecchi dispositivi insieme all’obbligo di individuare e rendere conoscibili le strade in cui sono posizionati attraverso una mappatura conoscitiva. La richiesta di nuove installazioni obbliga invece chi di competenza a fornire uno studio approfondito circa i numeri, le tipologie e le cause dei sinistri. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni sono infine stati censiti, anche se non dalla legge, i casi in cui possa essere utile fare ricorso e impugnare una multa per eventuale scorrettezza.

Regole e distanze per l’installazione degli autovelox su strade urbane, provinciali ed extraurbane

Regole comuni vogliono che vi sia divieto di posizionamento dell’autovelox dopo una curva e che l’autorizzazione all’installazione debba sempre avvenire a cura del prefetto. Le prescrizioni invece cambiano a seconda che il tratto di strada interessato sia urbano, provinciale ed extraurbano. Nel primo caso – strade urbane a scorrimento – è possibile installare gli autovelox solo laddove non si possa far fronte ai controlli con un posto di blocco (tramite, dunque, una pattuglia) e fermo l’obbligo di segnalazione del dispositivo almeno 200 metri prima; non può essere installato, in città, laddove il limite sia inferiore a 50 chilometri orari; pertanto, se previsto un limite di 30 – per esempio davanti a una scuola o in prossimità di un ospedale – deve essere reclutata una pattuglia delle autorità e si procederà a disinstallare i dispositivi che non rispettino tali parametri, anche quelli su tre piedi. Sulle provinciali invece, laddove il limite per la tipologia di strada è 90 chilometri orari, la rilevazione automatica può avvenire solo in tratti il cui limite di velocità consentito non sia inferiore ai 70 chilometri. Ancora, su strade extraurbane l’alert deve avvenire almeno un chilometro prima, l’installazione è prevista su strade il cui limite di velocità definito sul codice della strada è 110 chilometri orari e la rilevazione automatica sia impostata almeno su una velocità non inferiore ai 90. In generale, su tutti i tipi di percorsi, la differenza tra il limite per tipologia di strada e la velocità massima consentita nel tratto stabilito non deve essere inferiore a 20. Le distanze tra i vari autovelox invece sono di almeno quattro chilometri sulle autostrade, tre sulle extraurbane principali e uno su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento; 500 invece sono i metri per le strade di quartiere. Fuori da questi parametri gli autovelox vengono rimossi.

La tutela del cittadino: quando può essere utile fare ricorso

In attesa di un adeguamento dei dispositivi attuali ai nuovi parametri, all’automobilista è concesso fare ricorso e impugnare una eventuale multa per eccesso di velocità. I termini sono, a istanza diretta del cittadino – senza, pertanto, rivolgersi a un legale – di sessanta giorni dalla ricezione del verbale di contestazione presentandola direttamente al prefetto; gli stessi scendono a trenta se invece la multa viene contestata davanti al Giudice di Pace con il patrocinio di un avvocato.

Ci sono probabilità di successo, sia nel caso sussistano precedenti sull’autovelox da cui è stato segnalato l’eccesso di velocità sia laddove si dimostri l’assenza di omologazione dello stesso agli standard attuali, non è infatti sufficiente l’autorizzazione ministeriale, proprio come nel recente caso della sentenza 10505 della Cassazione a favore di un automobilista di Treviso.

 

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