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Nuova Direttiva Europea IDD e Regolamento IVASS 41 e 42

Si avvicina il momento dell’attuazione in Italia della Direttiva Europea IDD in tema di prodotti assicurativi. Ecco quali novità ci attendono nei prossimi mesi

Le modifiche legislative in tema di assicurazione RCA sono sempre numerose e stavolta le novità provengono dalla Direttiva Europea chiamata IDD (Insurance Distribution Directive). Il tema delle linee guida fissate a Bruxelles e recepite dall’Italia, è quello della distribuzione assicurativa.

Come in un gioco di domino, anche l’IVASS ha aggiornato il Codice delle Assicurazioni Private per il recepimento della direttiva UE. Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS 41 e 42 si preannuncia una stagione di grandi cambiamenti nel settore dei prodotti assicurativi.

Cerchiamo di capire meglio in cosa consistono queste novità e quali saranno le conseguenze per i clienti finali, gli assicurati italiani.

Ecco le principali novità della normativa europea in tema di distribuzione assicurativa

Scopri quali sono i nuovi benefici per il contraente delle polizze

I vantaggi del consumatore e gli oneri per gli operatori del settore


La nuova Direttiva Europea 2018

La Direttiva 2016/97 è stata adottata nel dicembre 2015 e inizialmente doveva entrare in vigore nel febbraio 2018, ma a settembre la Commissione ha preferito far slittare la data di applicazione al 1° ottobre 2018, in modo da preparare il terreno per le novità.

Il 1° luglio 2018 è invece la data concordata per il recepimento da parte degli stati membri e l’Italia si è conformata a questo obbligo nel giugno 2018, con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Uno dei principali obiettivi della normativa europea è la trasparenza nella vendita e promozione dei prodotti assicurativi.

A volte non è facile comprendere le condizioni e le clausole di un contratto assicurativo e il cliente si ritrova a firmare un documento che in realtà non ha capito a fondo. Anche il linguaggio tecnico utilizzato rappresenta spesso una barriera insormontabile per la comprensione dell’assicurato.

La direttiva vuole quindi porre fine ad ogni dubbio del contraente e impone la massima trasparenza delle operazioni sia da parte delle imprese di assicurazione, sia da parte di tutti gli operatori che si occupano di intermediazione assicurativa.

I consumatori, inoltre, non solo devono riuscire a comprendere appieno ogni dettaglio delle polizze che sottoscrivono, ma devono ricevere da parte delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi solo quelle offerte commerciali che siano in linea con le proprie specifiche esigenze.

Attraverso le procedure descritte dalle norme europee e dal decreto legislativo che dà loro esecuzione, gli operatori del settore hanno l’obbligo di assicurarsi che la sottoscrizione di ogni contratto sia il frutto di una decisione informata.

La consulenza in merito ai prodotti assicurativi deve essere imparziale e basata sull’analisi delle particolari esigenze del cliente. Lo stesso operatore dovrà comunicare potenziali conflitti d’interesse e avere un’elevata competenza in relazione ai diversi tipi di prodotti, in modo da offrire al cliente quello più adatto.

Le precauzioni in merito ai conflitti d’interessi erano già previste dall’art. 48 del Regolamento ISVAP n.5/2006, che vieta di rivestire al tempo stesso il ruolo di intermediario e beneficiario della polizza, sia in forma collettiva che individuale. Oltre a questo divieto, la nuova direttiva ha previsto degli oneri ulteriori di tipo informativo.

La documentazione relativa al contratto e in modo particolare il documento informativo precontrattuale (DIP), deve avere caratteristiche molto precise ed essere sintetico, scritto in modo semplice e a caratteri leggibili. Inoltre non dev’essere fuorviante e deve avere un titolo che mostri subito a quale prodotto fa riferimento.

Il documento informativo non dev’essere accorpato alle informazioni precontrattuali e contrattuali, ma deve trattarsi di un documento a sé stante. Inoltre tutte le informazioni contrattuali devono essere aggiornate e comunicate al cliente con cadenza almeno annuale.

Tra gli obiettivi della direttiva IDD c’è anche quello di arrivare al coordinamento delle disposizioni legislative nazionali sulla distribuzione assicurativa. I prodotti assicurativi saranno sottoposti ad una procedura di valutazione e revisione periodica, in modo da verificare che rispondano alle effettive esigenze dei consumatori europei.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima della direttiva UE gli operatori dovevano sottostare solo a delle regole di condotta in merito alla promozione e sottoscrizione di prodotti assicurativi ed era previsto anche un controllo in tal senso da parte della Consob.

Restavano fuori dall’applicazione di questa normativa le cosiddette polizze multi-ramo, in cui parte del premio assicurativo va a confluire in un fondo d’investimento. Questi prodotti finanziari e assicurativi al tempo stesso, non erano quindi soggetti al processo di controllo e verifica da parte delle autorità preposte.

Rispetto al quadro vigente prima della legge di attuazione, il testo approvato da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo include anche i prodotti che hanno natura di prestazioni sia finanziarie che assicurative. In relazione a questi, sono stati previsti criteri e regole ad hoc che tengono conto della loro natura ibrida, così da superare i limiti del regime normativo previgente.

Il Codice delle Assicurazioni Private prevedeva già degli obblighi informativi in merito ai contratti stipulati in forma collettiva che superano il valore di 100 euro e includono anche un’assicurazione come accessorio di un altro prodotto o servizio, ma questi obblighi sono adesso più precisi.

La finalità della nuova Direttiva Europea IDD è quella ti assicurare maggiore protezione al consumatore che intende stipulare un’assicurazione.

La nuova disciplina in merito alla distribuzione dei contratti di assicurazione si propone infatti di regolamentare il mercato, prevedendo maggiori responsabilità a carico di chi vende e promuove assicurazioni private.

Nel recepire la Direttiva Comunitaria, il Governo ha previsto degli strumenti per salvaguardare i nuovi diritti dei clienti e assicurare una maggiore trasparenza.

Questi strumenti sono le sanzioni amministrative a carico delle assicurazioni e degli altri operatori che operano nel settore assicurativo, ma non rispettano alla lettera la normativa. È prevista anche l’istituzione di un organismo con la funzione di tenere un registro unico degli intermediari, in base alle disposizioni del nuovo art. 109 bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Per consentire l’applicazione di queste disposizioni legislative a livello nazionale, dopo una fase di pubblica consultazione, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) si è già messa al lavoro per dare vita a ben due regolamenti: il Regolamento IVASS n.41 e il n.42.

Pro e contro

I canali utilizzati per la distribuzione dei servizi assicurativi sono sempre più numerosi e anche gli operatori che si occupano della loro distribuzione negli ultimi anni si sono moltiplicati molto rapidamente.

La Direttiva IDD ha il merito di uniformare la disciplina della distribuzione assicurativa, in modo da evitare il rischio di una distorsione concorrenziale nello svolgimento dell’attività tra i vari canali di distribuzione. Le novità si traducono anche in una tutela uniforme per il consumatore su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’operatore prescelto per l’acquisto delle polizze.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli adempimenti a carico degli operatori sono aumentati e i maggiori oneri comportano inevitabilmente procedure più lente e complesse.

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