Leggi e normative

Comunicazione decurtazione punti patente

Dalla carta alla email, con il Decreto Semplificazioni la notifica del “taglio” arriva sulla posta elettronica e su smartphone

Tra le novità introdotte nel nuovo Codice della Strada c’è anche la comunicazione della decurtazione dei punti della patente, che ora avviene via email (e sulla app iPatente)


Patente a punti: come funziona?

La patente a punti è un meccanismo, disciplinato dall’Articolo 126 bis del Codice della Strada (introdotto dalla legge 214 del 2003 e successive modifiche e integrazioni), in vigore dal 1° luglio 2003. In base a questo sistema, ad ogni automobilista, “all’atto del rilascio della patente”, vengono assegnati 20 punti (il saldo punti e i relativi aggiornamenti sono visibili sul portale web Il Portale dell’Automobilista, ma si può anche chiedere la consulenza di un esperto). Nel caso in cui venga commessa un’infrazione alle norme del Codice della Strada, che prevede, oltre alla sanzione, la decurtazione dei punti dalla patente, allo stesso automobilista verranno tolti alcuni punti.

Nel caso, ad esempio, di sanzioni per eccesso di velocità (rilevate da autovelox), la decurtazione di 3 punti scatta per un eccesso compreso tra 10 km/h e 40 km/h, che diventano 6 per eccesso di velocità compreso tra 40 km/h e 60 km/h e 10 per eccesso di velocità superiore a 60 km/h.

Nel caso poi di sosta vietata il proprietario rischia non solo una multa pecuniaria ma anche la sottrazione di 2 punti dalla patente. Ma non in tutti i casi. La decurtazione scatta (ex articolo 158 Codice della Strada) quando parcheggiamo in divieto di sosta nelle strisce gialle, cioè quelle riservate alle fermate dei bus, dei taxi, alla sosta dei disabili o ai mezzi di soccorso.

La decurtazione scatta anche nei casi ex Articolo 40 comma 9 e 146 comma 2 Codice della Strada, quando cioè l’automobilista è sanzionato per aver superato la striscia continua di margine senza un motivo di emergenza.

Fate attenzione perché alla terza violazione che comporti la decurtazione di almeno 5 punti commessa in un anno, scatta la revisione della patente di guida.

La perdita di tutti i punti provoca la revisione automatica della patente e l’automobilista dovrà superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.

Al comma 1, l’Articolo 126 bis Cds stabilisce che “L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”. Successivamente, ex comma 2, “L’organo da cui dipende l’agente – di solito la polizia locale – che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

Entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il titolare del veicolo deve comunicare i dati personali del conducente effettivo del mezzo: questo per sottrarre i punti dalla patente al vero responsabile della trasgressione e non del proprietario del veicolo, che potrebbe non essere stato alla guida al momento della violazione. In caso di mancata comunicazione di queste informazioni, il proprietario del veicolo è soggetto ad un’ulteriore sanzione amministrativa ovvero il “pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168”.

Ricordiamo che si prefigura il delitto di falso ideologico in atto pubblico se si dichiara che alla guida di un’autovettura c’era un’altra persona, allo scopo di salvaguardare i punti della patente. Il modulo con la comunicazione può essere consegnato direttamente presso lo sportello degli Uffici del Comando, può essere inviata in copia, mediante lettera raccomandata, al Corpo di Polizia Municipale del comune nel cui territorio è stata commessa la violazione al codice stradale o trasmessa via PEC allo stesso comune.

Nel caso in cui comunicazione non venga consegnata personalmente all’ufficio, è necessario che il cittadino alleghi alla modulistica e alla documentazione, oltre alla fotocopia della patente del conducente, anche la fotocopia di un documento di identificazione della persona obbligata in solido con il proprietario che effettua la dichiarazione.

Il comma 2 dell’Articolo 126bis disciplina anche il ricorso (la contestazione del provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente di guida va avanzata all’ufficio del Giudice di Pace) contro il provvedimento. “L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”. Sempre l’Articolo 126 bis Cds stabilisce al secondo comma che “La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”, dove “Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente”.

A questo punto, sono tre le ipotesi che si configurano (con alcune novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 26 settembre 2018 e in vigore dal 2019): la decurtazione dei punti patente è inferiore a 5 punti, la decurtazione è superiore a 5 punti, la perdita totale del punteggio.

Il primo caso, il recupero automatico, è regolato dal comma 5 dell’Articolo 126bis Cds. “Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio – stabilisce – determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti”. Quindi, per chi ha i 20 punti di partenza sulla patente, ogni 2 anni è previsto un premio in punti, 2 per l’esattezza, fino ad un massimo di 30. A condizione che nel suddetto periodo non ci siano state violazioni che comportino la decurtazione dei punti dalla patente.

Nel secondo caso (decurtazione dei punti superiore a 5), è necessario frequentare un corso di 12 ore con obbligo di esame finale in una scuola guida o presso altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti e farsi riaccreditare 6 punti per le patenti normali e 9 per quelle professionali (per queste però il corso è di 18 ore).

La terza ipotesi (la perdita totale dei punti patente) è disciplinata dal comma 6 dell’Articolo 126bis del Codice della Strada. “Alla perdita totale del punteggio – disciplina l’Articolo in questione – il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Chi è munito di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subisce comunque decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana. I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’Anagrafe dei Conducenti tenuta dai Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Comunicazione decurtazione punti via e-mail: ecco le novità

L’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Semplificazioni nel 2020, il cui obiettivo è snellire e velocizzare le procedure burocratiche in un’ottica di amministrazione trasparente, ha introdotto una serie di modifiche al Codice della Strada.

La prima riguarda il trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo: non è più obbligatorio apporre il tagliando di aggiornamento sulla carta di circolazione. La variazione di residenza sarà registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale Veicoli.

L’altra riguarda la procedura di comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti sulla patente che in passato veniva inviata per posta con una lettera del ministero dei Trasporti.

La comunicazione continua ad essere esclusivamente a scopo informativo, visto che il titolare della patente è già a conoscenza della perdita di punti prevista per una determinata violazione fin dal ricevimento del verbale, ma è fondamentale perché se si stanno per esaurire i punti si può cercare di recuperarli con l’iscrizione a un corso di recupero punti e di guidare in modo più prudente.

Grazie al Decreto Semplificazioni questa comunicazione non arriverà più su carta, ma sarà inviata via mail all’interessato. È necessario però che il titolare della patente sia registrato sul Portale dell’automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul quale è sempre possibile scaricare l’attestazione in formato pdf della certificazione del taglio dei punti e recuperare le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi (oltrea ad avere a disposizione anche una serie di servizi online).

Inoltre, utilizzando l’app iPatente, è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione. Un consiglio: scaricatela sul vostro cellulare.

 

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