Assicurazioni

Cosa fare in caso di incidente stradale con un veicolo senza assicurazione

Gli incidenti stradali che vedono coinvolti veicoli senza assicurazione sono ancora molto frequenti, ma è comunque possibile ottenere il risarcimento che spetta. Scopri come fare!

I veicoli senza assicurazione che circolano sulle strade sono ancora moltissimi. In base alle ultime stime il loro numero potrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni e quando capita di avere un incidente con uno di questi mezzi, si rischia di perdere il risarcimento danni a cui si avrebbe diritto.

Per fortuna lo Stato ha previsto l’eventualità di questa tipologia di incidenti e oggi esistono delle procedure che consentono di ottenere il risarcimento. Questo è possibile grazie all’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Quale comportamento tenere e cosa evitare

Ecco come compilare il modulo di risarcimento danni

Scopri quali danni sono coperti e per quali sinistri

Tutti i limiti per l’applicazione della procedura di risarcimento


Cosa fare in caso di incidente stradale senza assicurazione

Visto l’elevato numero di automobilisti che circolano senza una polizza assicurativa, può capitare a tutti di essere coinvolti in un sinistro con uno di questi mezzi. Eppure le sanzioni per guida senza assicurazione ci sono e sono molto severe.

Il Codice della Strada prevede in questi casi una sanzione amministrativa da 849 a 3.396€, la sospensione della patente per un anno e il sequestro del mezzo. Per riavere il veicolo bisogna quindi pagare la multa, assicurare il veicolo per almeno 6 mesi e pagare le spese di trasporto e deposito.

In caso di sinistro con un veicolo non assicurato, la paura è di rimanere senza alcun risarcimento e quindi di doversi fare carico delle spese per la riparazione della vettura.

Per fortuna i rimedi esistono, ma bisogna conoscerli bene e attivarsi per ottenere quello che spetterebbe per diritto. In questi casi, infatti, il rimborso delle spese sostenute per i danni non è mai automatico e va richiesto entro scadenze precise.

Quando si verifica un incidente di questo tipo, la compilazione del modulo di constatazione amichevole non è molto utile. Semmai il modulo blu può servire solo per tenere traccia dei dati della controparte (in particolar modo dati anagrafici ed estremi della patente) e di eventuali testimoni, annotare tutti i dettagli del fatto e ricostruire la dinamica del sinistro.

Il modulo è infatti utile in caso di risarcimento diretto, ma solo quando entrambe le parti coinvolte abbiano assicurato il proprio mezzo.

A volte il responsabile dell’incidente che sia sprovvisto di assicurazione per il proprio mezzo, peggiora la sua posizione e fugge via senza prestare aiuto. Il mancato soccorso legittima il malcapitato a sporgere denuncia e darà il via ad un procedimento disciplinato dal codice penale.

La richiesta di risarcimento danni è soggetta a un termine di prescrizione che varia a seconda se l’incidente d’auto abbia causato solo un danno ai mezzi e lesioni alle persone (compresi gli infortuni al conducente), oppure abbia comportato anche il decesso di una o più persone.

Come chiedere il risarcimento danni

Il conducente che vuole ottenere il risarcimento danni per un incidente causato da un mezzo senza copertura assicurativa, deve compilare un apposito modulo, reperibile anche online. È necessario inoltre stampare due copie della richiesta e firmarle.

Una copia della richiesta va inviata tramite raccomandata e insieme a tutti gli allegati all’autorità che ha la competenza sul territorio regionale in merito al sinistro. La seconda copia, invece, va spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) alla Consap.

Affinché abbia esito positivo, è necessario che la richiesta contenga determinate informazioni. In particolare bisogna indicare:

  • I dati anagrafici del guidatore e quelli del proprietario del veicolo, nel caso in cui si tratti di due persone diverse;
  • La descrizione dei fatti in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente con una certa precisione;
  • Se l’altro veicolo coinvolto è privo di copertura assicurativa o con assicurazione scaduta oppure se non è stato possibile identificare il veicolo che ha causato l’incidente;
  • La compagnia assicurativa che ha assicurato il veicolo danneggiato dal sinistro stradale;
  • Se è intervenuta o meno la polizia, i carabinieri o altre forze dell’ordine, che in questi casi redigono sempre un verbale;
  • I dati che consentono di identificare i veicoli coinvolti, con particolare riferimento alla targa, la marca e il modello;
  • Il luogo del sinistro e l’orario della collisione.

La richiesta di risarcimento danni va integrata anche con altre informazioni, che variano a seconda che si siano verificati solo danni materiali oppure anche danni a persone. Nel primo caso è necessario indicare l’ammontare del danno, presentando le relative fatture o preventivi.

Nel caso in cui ai danni a cose si aggiungono anche danni fisici, bisogna indicare anche l’entità delle lesioni personali, tramite apposita certificazione redatta da un medico legale, e un certificato medico dal quale risulti la guarigione della persona.

Fondo di garanzia per le vittime della strada: quali danni copre

L’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada rappresenta uno strumento di tutela molto efficace per rendere possibile il risarcimento danni nel caso in cui il veicolo che ha provocato l’incidente non disponga di un’assicurazione auto.

Il Fondo è finanziato dagli stessi assicurati. Infatti, una piccola percentuale del premio assicurativo va a finire proprio nelle sue casse ed è utilizzato per far fronte al risarcimento di alcuni danni.

Questo Fondo si attiva solo a certe condizioni e copre sono determinati danni. I sinistri che sono coperti possono essere di 6 tipi:

  1. Incidente con veicolo senza assicurazione. In questo caso è possibile chiedere risarcimento per danni a cose o lesioni a persone;
  2. Incidente con un mezzo non identificato. Sono risarciti solo i danni alle persone, ma in caso di lesioni gravi (come ad esempio un’invalidità permanente) è previsto anche il risarcimento per danni materiali;
  3. Ipotesi in cui un veicolo è coinvolto nel sinistro contro la volontà del proprietario. Il risarcimento è previsto per danni alle cose oppure ai passeggeri trasportati senza la propria volontà oppure alle persone inconsapevoli dell’illegalità della circolazione del mezzo;
  4. Incidente con veicolo assicurato da impresa in liquidazione coatta amministrativa. Si risarciscono i danni a cose e persone;
  5. Incidenti provocati da un mezzo spedito in Italia da un altro Stato europeo. Perché l’indennizzo sia possibile (per danni materiali o personali), il sinistro dev’essere avvenuto tra la data di consegna e accettazione del veicolo e il 30 giorni successivi.
  6. Ipotesi in cui il veicolo estero che in base agli accertamenti sia risultato responsabile del sinistro, abbia una targa non più corrispondente allo stesso mezzo.

Massimali previsti e tempistiche

Il risarcimento danni da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non è senza limiti, ma al contrario è soggetto a dei massimali che sono cambiati nel tempo. Per i sinistri precedenti all’11 dicembre 2009 i massimali sono pari a 2.500.000€ per i danni personali a sinistro, mentre quelli relativi ai danni materiali arrivano fino a 500.000€ per sinistro.

A partire dall’11 giugno 2012 i massimali sono diventati più alti. Oggi infatti arrivano a 5.000.000€ per i danni personali a sinistro e a 1.000.000€ per i danni materiali a sinistro.

Per ottenere il risarcimento dei danni da parte del Fondo è necessario rispettare il termini di prescrizione previsti dalla legge, che alla scadenza fanno venir meno il diritto ad essere risarciti. In genere la prescrizione ha una durata di 2 anni, che iniziano a decorrere dal giorno dell’incidente.

Nel caso in cui il sinistro abbia provocato la morte di una o più persone, il termine di prescrizione è invece di 10 anni.

La compagnia assicurativa che ha l’incarico di liquidare il sinistro attraverso il Fondo, deve formalizzare un’offerta di risarcimento al danneggiato entro 60 giorni. I tempi si allungano fino a 180 giorni nell’ipotesi in cui si tratti di sinistro causato da un mezzo assicurato da impresa in liquidazione coatta amministrativa.

In alternativa all’offerta di liquidazione, la compagnia potrà comunicare i motivi per cui ritiene che non sia dovuto alcun risarcimento. La documentazione incompleta fornita dal richiedente va invece integrata entro 30 giorni, su richiesta della stessa compagnia.

Scopri subito quanto puoi risparmiare sulla polizza auto: è veloce e senza impegno

Comments are closed.

Potrebbe interessarti anche:Assicurazioni

0 %