Codice della strada

Ambulanza e Codice della Strada: le sanzioni per chi ostacola l’ambulanza

Come sono regolate le ambulanze nel Codice della Strada? Quali sanzioni sono previste per chi ne ostacola o impedisce il passaggio? Sanzioni pecuniarie e denuncia penale per i trasgressori.

“Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccorso […] appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”. E’ quanto prescritto dal comma 3 dell’articolo 177 del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Nessuna deroga o tolleranza, il soccorso del personale medico sanitario a persone con problemi di salute o l’assistenza a un ferito sul luogo dell’incidente, sono servizi fondamentali di pubblica utilità e non vanno ostacolati in alcun modo. Perciò quando nel traffico si sente la sirena di un mezzo di soccorso, bisogna lasciar libero il passaggio, rallentando e accostando, per non ostacolarne la marcia. Non è solamente una semplice prassi di buonsenso, ma un obbligo di legge. Chi trasgredisce commette un’azione scorretta dal punto di vista etico, e rischia una sanzione pecuniaria e persino una denuncia penale, secondo quanto previsto dalla normativa.

Infrangere il Codice della Strada: le ambulanze possono?

Se risultasse necessario l’autista di un’ambulanza può infrangere il Codice della Strada per rispondere a una chiamata urgente di soccorso dopo una chiamata al 118, ad esempio, o durante il trasporto di una persona in gravi condizioni di salute. Lo consente l’articolo 177 del Codice della Strada che regola la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia stradale o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

Inoltre agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente il via libera.

Non siamo in presenza di alcun abuso o prevaricazione arbitraria, ma un’agevolazione necessaria per raggiungere velocemente le zone dell’emergenza e trasportare i pazienti il prima possibile in ospedale. Queste agevolazioni sono valide per tutte le ambulanze, anche quelle con a bordo volontari della Croce Rossa Italiana.

Obbligo di sirene e luci lampeggianti accese

Tra le varie tecnologie in dotazione alle ambulanze ci sono le sirene e i lampeggianti che in casi di emergenza devono essere accesi, e sono obbligatori per derogare alle regole previste dal Codice della Strada.

Nel testo si legge: “qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.

Si tratta quindi di una deroga necessaria per raggiungere il compromesso tra l’esigenza di assicurare la sicurezza stradale dei pedoni e automobilisti, con la massima rapidità dell’intervento di soccorso. L’esonero dal rispetto delle norme stradali da parte di un’ambulanza si deve conciliare con l’obbligo della prudenza per non mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Tuttavia la deroga al Codice della Strada non consente di viaggiare ad alta velocità incuranti di qualsiasi attenzione: il conducente dell’ambulanza, anche con sirene e luci lampeggianti accese, è tenuto ad assicurarsi che gli incroci stradali siano liberi da altri automezzi, nel momento del passaggio, e in caso di semaforo rosso, deve limitare la velocità per dare il tempo a tutti i veicoli di prestare la precedenza.

Inoltre in prossimità di dossi o curve cieche, e in tutti i punti con scarsa visibilità, non va mai azzardato un sorpasso, anche se i veicoli che precedono l’ambulanza favoriscono il superamento con dei segnali luminosi o manovre di rallentamento.

In tutti i casi di soccorso, il grado di urgenza deve essere valutato da chi assiste il paziente in funzione delle sue effettive condizioni di salute.

Le ambulanze possono infrangere il Codice della Strada: tutte le normative

Come abbiamo accennato a disciplinare la circolazione dei mezzi di soccorso durante le emergenze provvede l’articolo 177 del Codice della Strada, Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. Si tratta di 5 commi molto chiari.

In sintesi il primo comma disciplina l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Dispositivi utilizzabili dai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile, alle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti. Inoltre è consentito attivare i segnalatori ai conducenti dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti.

Il comma 2 prevede che i conducenti di questi veicoli qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di prudenza e diligenza.

Il comma 3 prevede che chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di fare la manovra per lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da vicino tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Infine i commi 4 e 5 disciplinano le sanzioni per i trasgressori.

Ambulanze e Codice della Strada: sanzioni per chi ne ostacola il passaggio

Il Codice della Strada (art. 177 comma 5) dispone che il guidatore che impedisce od ostacola il passaggio di un’ambulanza o di un altro mezzo di soccorso “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.

La multa riguarda anche l’automobilista che approfitta del varco nel traffico per far passare l’ambulanza e quello che si mette in scia avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Ma le conseguenze per chi ha la responsabilità di ostacolare il passaggio di “autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze” possono essere molto più severe. I giudici, infatti, possono riscontrare l’ipotesi di quattro reati penali. “Violenza privata”, “Interruzione di pubblico servizio”, “Lesioni colpose” e “Omicidio colposo”.

Il primo può verificarsi se un automobilista parcheggia la propria vettura davanti a un fabbricato bloccando il passaggio di un altro mezzo. L’interruzione di pubblico servizio si realizza invece in caso di interruzione o turbamento della regolarità di servizi pubblici o di un servizio di pubblica necessità sanitaria, come il passaggio di un’ambulanza.

Le ipotesi di lesioni e omicidio colposo possono verificarsi se, ostacolando o impedendo a un’ambulanza di passare, ritardando i soccorsi, ne derivino gravi o fatali conseguenze per i feriti o malati a bordo.

Perciò la precedenza alle ambulanze si deve dare sempre, in caso contrario ci si dovrà preparare alle sanzioni dei carabinieri o polizia.

 

 

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