Codice della strada

Obbligo di cinture di sicurezza: cosa dice la legge

I dispositivi di sicurezza sono obbligatori per tutti, sia nei sedili anteriori che in quelli posteriori, con alcune eccezioni e casi particolari. Multe e punti decurtati dalla patente per gli inadempienti.

Le cinture di sicurezza sono installate su tutte le automobili con la funzione di tutelare l’incolumità degli occupanti del veicolo e la sicurezza stradale, in caso di incidente o brusche frenate. L’utilizzo della cintura è obbligatorio per i conducenti e per i passeggeri, nei sedili anteriori e posteriori. Si tratta di un obbligo “salva vita” in quanto, tramite il sistema di ritenuta che trattiene il corpo del passeggero al sedile, si possono evitare danni gravi; basti pensare che in un urto frontale a 50 km/h, senza cintura di sicurezza un corpo impatterebbe contro il volante e il cruscotto con una decelerazione che può arrivare a 100 g. Questo significa che il peso del corpo si moltiplica per 100 volte. Si stima che negli anni siano state salvate il 28% delle persone coinvolte in incidenti che avrebbero potuto essere mortali. Si tratta di una protezione molto importante, valida per ogni persona sia in città che in autostrada, con alcune eccezioni. Vediamo cosa prevede la normativa in vigore e quali sono le eventuali esenzioni.


Obbligo cinture di sicurezza: quando metterle

Allacciare le cinture di sicurezza a bordo di un mezzo è obbligatorio per tutti, come prevede l’articolo 172 del Codice della Strada. I conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, devono usare le cinture per adulti, mentre il bambino con statura inferiore a 1,50 m deve essere assicurato con sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al suo peso (i seggiolini).

Il conducente si assume la responsabilità del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte dei passeggeri dell’auto, compreso il passeggero con età minore ai 18 anni.

Spesso chi siede sui sedili posteriori dimentica, o rifiuta, di impiegare le cinture di sicurezza posteriori, aumentando il rischio per la propria incolumità. Anche in questo caso l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza posteriori è stabilito dal Codice della Strada e chi non rispetta questo vincolo rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

Obbligo cinture di sicurezza: per quali categorie di veicoli

Le cinture vanno sempre allacciate, è un obbligo valido per conducenti e i passeggeri delle seguenti tipologie di veicoli:

  • minicar (veicoli L6);
  • veicoli aventi al massimo otto posti oltre i conducenti (veicoli M1), ossia gli autoveicoli e gli autocaravan;
  • veicoli aventi più di otto posti oltre al sedile del conducente, salvo che non siano autorizzati al trasporto di persone in piedi (veicoli M2), come piccoli autobus o pullman;
  • veicoli in circolazione destinati al trasporto merci (veicoli N1, N2 e N3), come gli autocarri.

Sono tutti obblighi validi a prescindere sia dalla velocità, sia dal posto che si occupa, avanti o dietro.

Inoltre il Decreto Legislativo n.150 del 2006 ha esteso l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus e pullman). I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore.

Il decreto proibisce anche l’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai 16 anni.

Obbligo cinture di sicurezza: in quali casi sono previste esenzioni

Vi sono delle eccezioni che riguardano casi particolari e alcune categorie di persone. La prima situazione nella quale è prevista l’esenzione dall’utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda la salute del conducente e del passeggero, ossia tutti quei casi certificati nei quali l’utilizzo delle cinture può essere controproducente per il soggetto che dovrebbe indossarle. Si tratta di persone in condizioni fisiche inadatte a causa di patologie appurate e certificate dal medico.

Anche le donne in stato di gravidanza sono esenti dall’uso delle cinture di sicurezza, e in questo caso occorrerà richiedere un certificato dal ginecologo curante.

Altre patologie per le quali solitamente si concede l’esenzione sono le forme di obesità particolarmente gravi, insufficienze respiratorie, menomazioni o amputazioni che determinano la mancanza di punti di appoggio delle cinture, portatori di tutori per disarticolazione della spalla o dell’anca e portatori di particolari tipologie di busti ortopedici.

Sono inoltre esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto locale dei rifiuti, in servizio in una zona urbana.

Obbligo cinture di sicurezza: quali sono le sanzioni

Il mancato rispetto della legge comporta l’applicazione di una multa e la sottrazione di punti dalla patente.

Gli automobilisti che non usano le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini durante la circolazione sono soggetti alla sanzione amministrativa, con una somma che va da 80,00 euro a 323,00 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Qualora il mancato uso riguardasse il minore di età, della violazione risponde il conducente, che è il responsabile, oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso, se è presente sul veicolo al momento dell’accertamento.

Qualora il conducente al volante incorresse, in un periodo di due anni, in una delle violazioni indicate almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri od ostacoli il normale funzionamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 a 163,00 euro.

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