Leggi e normative

Attestato di rischio su un altro veicolo. Si può?

Chi vende il proprio veicolo e non ne acquista subito un altro, può riutilizzare lo stesso attestato di rischio entro 5 anni per assicurare un’altra vettura. In questo modo è possibile conservare la stessa classe di merito, senza dover ripartire da quella più alta.

 

Come riutilizzare l’attestato di rischio

L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e chi con pazienza è riuscito a raggiungere una delle classi di merito più basse, può trasferire l’attestato di rischio e la relativa classe di merito ad un altro veicolo.

Bisogna prestare molta attenzione al periodo di validità dell’Adr e alla data in cui viene stipulato il nuovo contratto assicurativo: non devono essere trascorsi più di 5 anni tra la scadenza della precedente polizza assicurativa e la stipula di quella nuova.

Quando il termine di 5 anni non viene rispettato, l’assicurato perde i benefici della precedente classe di merito e deve partire da quella più alta, la quattordicesima. In questi casi, l’unica opportunità per accedere subito ad una categoria inferiore è quella offerta dalla legge Bersani, che permette di ereditare la classe di merito di una persona che fa parte dello stesso nucleo familiare.

Conservare la stessa classe di merito non significa, necessariamente, pagare lo stesso premio assicurativo, perché quest’ultimo viene calcolato tenendo conto di altri fattori, come la potenza del veicolo e la sua alimentazione.

 

Documenti necessari per riutilizzare l’attestato di rischio

Per riutilizzare l’attestato di rischio sarà necessario presentare alla compagnia assicurativa anche l’atto di vendita del precedente veicolo. In caso di smarrimento questo potrà essere recuperato dal registro dell’ACI (Automobile Club d’Italia).

Non occorre invece fornire anche l’attestato di rischio in formato cartaceo, visto che dal luglio 2015 è entrato in vigore l’attestato di rischio digitale. Le compagnie assicurative possono acquisire il documento attraverso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici) e dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

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