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Come sapere se una multa è stata notificata?

Quando una multa non è contestabile immediatamente, chi ha commesso l’infrazione riceve una notifica a casa. Ma vi sono diverse eccezioni, vediamo tutte le casistiche.

Capita spesso che le multe si perdano e la notifica che dovrebbe essere inviata all’automobilista entro 90 giorni dopo aver commesso l’infrazione, non arrivi. Le ragioni possono essere diverse: indirizzi di spedizione non corretti o consegnati a persone non legittimate, oppure perché i verbali vengono smarriti prima della spedizione. Vediamo tutte le casistiche previste dalla legge e cosa è necessario fare.

Come sapere se è stata notificata una multa?

A disciplinare le multe è l’articolo 195 del Codice della Strada, e l’importo viene rivisto ogni due anni sulla base dell’indice dei prezzi valutati dall’ISTAT. I principali organi addetti alla contestazione e notifiche delle sanzioni, oltre ai corpi di Polizia Municipale e di Stato, sono i Carabinieri e i funzionari del Ministero dell’Interno.

In molti i casi i verbali non arrivano a destinazione e l’automobilista viene a conoscenza della sanzione amministrativa nel momento in cui riceve la cartella esattoriale, oppure quando richiede un estratto all’ufficio dell’esattore. A cosa è dovuta la mancata conoscenza della contravvenzione? Una svista del destinatario o un errore dell’amministrazione? Le multe cadono in prescrizione? Come deve comportarsi un trasgressore se viene raggiunto da una cartella senza aver mai ricevuto il verbale?

Quando la violazione del Codice della Strada viene accertata durante un controllo, la notifica della sanzione pecuniaria avviene immediatamente.

Vi è un numero abbastanza alto di casi in cui la contestazione immediata di una multa può non essere possibile, perciò il verbale dev’essere notificato in un successivo momento al domicilio del trasgressore, oppure a uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo) registrati al PRA, entro 90 giorni.

Questi i casi in cui la notifica della multa avviene a mezzo posta:

  • non c’è possibilità di raggiungere un’auto che viaggia a velocità eccessiva
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  • sorpasso vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;
  • rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

Perciò se si verificano queste casistiche per essere sicuri di essere stati multati bisogna attendere la notifica della contravvenzione.

Tuttavia c’è un altro procedimento per ottenere risposta: rivolgersi all’ente di riferimento – Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia – e chiedete se esiste una contravvenzione a proprio carico. Potete fare domanda presentandovi personalmente e dando tutte le indicazioni necessarie. La richiesta può essere effettuata anche tramite una comunicazione scritta indicando i propri dati personali.

Qualora permanga la situazione di dubbio sull’emissione o meno della multa e nel frattempo una multa da pagare sussista, la legge prevede un’ulteriore tutela: l’interessato potrà richiedere online sul sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai cittadini, un estratto, così potrà leggere tutti i debiti a suo carico, con l’indicazione del numero della relativa cartella e della data della presunta notifica.

Vi sono tuttavia dei casi nei quali l’automobilista viene a conoscenza della sanzione amministrativa solo nel momento in cui riceve la cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate; può succedere quando i verbali che dovrebbero raggiungere l’automobilista entro 90 giorni dalla commissione dell’infrazione, non arrivano a destinazione. Che fare se si viene raggiunti da una cartella senza aver mai ricevuto prima il verbale?

La procedura vuole che dinanzi all’eccezione del cittadino di omessa notifica del verbale, spetta all’amministrazione la prova contraria. Sarà quindi il Comune –  se si tratta di una multa emessa dalla Polizia Municipale – a dover esibire le cartoline con l’avviso di ricevimento della raccomandata per dimostrare che l’atto ha raggiunto il suo destinatario. Se invece l’amministrazione comunale non ha le prove della consegna della raccomandata, il ricorso viene accolto, la cartella è annullata, la multa non va pagata e nessuno può pretendere la riscossione. Se invece l’amministrazione riesce a dimostrare l’avvenuta notifica, l’automobilista dovrà rassegnarsi a pagare le somme previste.

Prima di intraprendere il ricorso per tutelare i propri interessi, è bene verificare che la multa non sia stata davvero notificata. Per esempio può succedere che l’automobilista si sia dimenticato, o che sia stata consegnata a un familiare convivente, oppure che è stata inviata a un indirizzo di residenza presso cui non si è sempre presenti.

Come sapere se la multa è stata notificata a un indirizzo sbagliato?

Cosa succede quando una contravvenzione non arriva all’attenzione del destinatario a causa di un recente trasferimento di residenza?

Il Codice della Strada prevede che la notifica della multa è valida se effettuata presso l’indirizzo di residenza, che risulta dalla carta di circolazione e che è registrato nell’archivio nazionale dei veicoli. Tuttavia chi effettua un cambio di residenza non ha alcun obbligo di notificarlo al pubblico registro automobilistico o alla motorizzazione; quando avviene un trasferimento di domicilio è l’ufficio comunale con l’apposito modulo a dover provvedere alla trasmissione alla Direzione generale della Motorizzazione.

Il singolo cittadino, quindi, non ha alcun obbligo di comunicare il trasferimento di residenza già avvenuto all’anagrafe del Comune. In questo caso, quindi, la multa che viene notificata all’indirizzo precedente, diventa nulla e illegittima, provvedendo alla sospensione delle spese.

Sulla questione si è anche espressa la Corte di Cassazione secondo cui il termine per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del Codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia cambiato residenza provvedendo a far annotare la relativa variazione soltanto negli atti dello stato civile (e non nel Pubblico Registro Automobilistico), va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Cosa succede se la multa non è stata notificata nei termini?

Se una contestazione immediata non è possibile, allora gli agenti accertatori dovranno portare a conoscenza del trasgressore la violazione e notificare la notifica della multa causata da un comportamento alla guida scorretto.

Per essere valida la multa deve essere notificata entro 90 giorni dopo aver commesso l’illecito. Il Diritto prevede che se la Polizia ha spedito la busta dopo il novantesimo giorno dall’infrazione, la multa è illegittima e l’obbligo di pagarla si estingue. Però questa illegittimità va fatta valere solo contro il verbale, entro 30 giorni (in caso di ricorso al giudice di pace) o entro 60 giorni (se si opta invece per il ricorso al prefetto).

Non è possibile invece far valere il ritardo della notifica della contravvenzione con l’opposizione alla cartella esattoriale, perché la notifica tardiva ha comunque raggiunto il destinatario, perciò non si può eccepire il fatto di non aver avuto conoscenza del verbale impugnando la cartella.

Vediamo come calcolare correttamente i tempi, ossia gli effettivi 90 giorni entro i quali deve avvenire la notifica affinché il pagamento della multa sia dovuta:

A tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha precisato che il termine di notifica della multa e dell’importo da pagare è rispettato se l’organo accertatore ha affidato, entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione stradale, il verbale di contestazione al servizio postale. Per questo motivo ciò che conta è la data in cui il verbale di contestazione è stato spedito, e non la data in cui è pervenuto alla persona che ha trasgredito.

 

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