Emergenza Covid: proroga del pagamento dell’RC Auto e sospensione delle polizze
Il Governo ha emanato delle disposizioni speciali durante l’emergenza sanitaria per agevolare i rinnovi delle polizze assicurative in scadenza. Vediamo cosa è previsto nella legge 24 aprile 2020 n. 27 “Cura Italia”.
Per agevolare i cittadini, alle prese con problemi logistici ed economici provocati dall’emergenza sanitaria che ha colpito anche l’Italia, i 15 giorni di proroga per il pagamento dei rinnovi assicurativi delle polizze RC Auto, sono stati portati a 30 giorni per tutte le polizze con scadenza fino al 31 luglio 2020.
Tutte le novità sono contenute nel decreto 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020. n. 27 (“Cura Italia”).
- Le principali novità del Cura Italia per le RC auto e moto
Prolungamento di 30 giorni della copertura sui certificati in scadenza. Estensione fino alle scadenze di luglio. - La sospensione dell’assicurazione
Si può risparmiare, ma niente sospensione per chi parcheggia in strada
Le principali novità del Cura Italia per le RC Auto
Novità importanti per le assicurazioni di auto e moto sono contenute nella legge Cura Italia del 24 aprile per far fronte al coronavirus: si tratta della possibilità di usufruire della proroga per il pagamento o di sospendere l’RC Auto e moto.
Per agevolare i cittadini negli adempimenti assicurativi e nei pagamenti, sono state prorogate le scadenze di Rc auto e moto, vista la difficoltà causata dalle chiusure degli uffici e dalla riduzione dei servizi. L’agevolazione è valida solo per le polizze RC auto e moto con scadenza tra il 17 Marzo e il 31 luglio.
Nello specifico la legge Cura Italia prevede un prolungamento di 30 giorni del periodo di validità dei certificati dopo la scadenza, raddoppiando così il periodo di tolleranza già previsto normalmente, che è di 15 giorni. Di solito, infatti, la compagnia assicurativa avvisa l’interessato con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza della sua polizza assicurativa, e ha l’obbligo di mantenere la copertura per altri 15 giorni dopo. Grazie alla proroga introdotta dal decreto, i giorni di tolleranza diventano 30.
Pertanto con le nuove disposizioni sarà garantita la continuità delle coperture assicurative e il pagamento dei sinistri avvenuti fino a 30 giorni dopo la naturale scadenza di polizza. Il provvedimento si applica alla scadenza annuale anche nel caso in cui si disponga di polizza assicurativa annuale con premio rateizzato per semestre o a rate periodiche.
Da un lato, quindi, è garantita la continuità delle coperture assicurative, e al tempo stesso eventuali risarcimenti in caso di incidenti stradali avvenuti fino a 30 giorni dopo la scadenza della copertura.
La proroga dei termini per il pagamento non ha effetto sulla data di scadenza della polizza.
La proroga è estesa esclusivamente alla RC Auto e moto, e non alle altre eventuali coperture accessorie come ad esempio incendio, furto o atti vandalici. Per l’estensione di questi casi specifici, viene lasciata discrezione alle singole compagnie assicurative. Per i clienti Linear, tutte le coperture presenti nel contratto restano valide fino al termine dei 30 giorni di proroga.
La sospensione dell’assicurazione
Oltre alla proroga gli assicurati hanno a disposizione anche un’altra agevolazione: è stata estesa la possibilità di richiedere la sospensione della polizza anche per le polizze RC Auto e moto in cui non era prevista da contratto. La domanda di sospensione va fatta inoltrando alla propria compagnia l’apposito modulo solitamente disponibile anche online. La sospensione si attiva dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta da parte dell’assicurato e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione. Si potrà beneficiare di questa possibilità senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva rispetto al normale costo della polizza assicurativa concordato in precedenza. Anche questa agevolazione, prevista dalla legge “Cura Italia”, vale fino al 31 luglio 2020.
La sospensione però prevede alcuni obblighi: i veicoli non potendo circolare né su strada pubblica o su un’area equiparata a una strada pubblica, devono rimanere in sosta nell’area privata (garage, box, area recintata); in caso contrario, ossia se le auto rimangono parcheggiate su suolo pubblico, non si può procedere alla sospensione dell’assicurazione.
Il mancato adempimento dell’obbligo di sosta in area privata comporta una sanzione fino a 3.396 euro e il sequestro del mezzo.