Viaggiare in sicurezza

A che età si può portare un bambino in moto?

Trasportare su due ruote un bimbo si può, ma a determinate condizioni. Che cosa dice il Codice della strada, e qualche consiglio per la sicurezza.

 Il Codice della strada disciplina il trasporto di persone sui motoveicoli a due ruote (motocicletta, ciclomotori, motorini) all’articolo 170. La normativa, al comma 1 bis, riporta a proposito di trasporto di bambini che “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque”.

Superati i 5 anni i bimbi possono salire in moto, prestando la massima attenzione

Le condizioni previste dal Codice della strada per trasportare un bambino, in sicurezza

La protezione necessaria da indossare per salire sui veicoli a due ruote

Come posizionare in modo stabile ed equilibrato il bambino, evitando lo schiacciamento

Multe per i trasgressori: vediamo quali


Portare un bambino in moto: a che età si può fare

Il Codice della strada prevede esplicitamente il divieto di trasportare su ciclomotori e sui motocicli, neonati o bimbi di età inferiore a 5 anni. Superata questa età è consentito, sempre mantenendo la massima prudenza verso il pericolo. Il ridotto peso corporeo del bambino comporta particolare attenzione per assicurarlo stabilmente in sella.

I requisiti fondamentali per portare i più piccoli in moto

Il Codice della strada stabilisce che il conducente di un motoveicolo “deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani”.

Il trasporto dei baby passeggeri a bordo (anche in autostrada) è consentito solo se sono rispettati questi requisiti di sicurezza stradale e di guida sicura: il veicolo deve essere in regola con la revisione, sulla carta di circolazione deve essere indicato il numero delle persone trasportabili; il conducente deve aver compiuto 16 anni, la patente deve essere in corso di validità e il passeggero deve essere seduto in modo “stabile ed equilibrato” (non in piedi sulla pedana dello scooter nello spazio tra la sella e il retroscudo) nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (sul posto del passeggero).

Inoltre conducente e passeggero devono indossare il casco omologato della giusta taglia. Se il bambino è in piedi sulla pedana, il guidatore non è libero di effettuare i movimenti di guida necessari, perciò in caso di incidente c’è il rischio di schiacciamento del piccolo passeggero.

Il bambino inoltre deve indossare un casco progettato per i bambini, non quello di un adulto perché si può sfilare facilmente e non aderisce correttamente a tutta la calotta cranica concentrando, in caso d’urto, tutte le sollecitazioni solo su una porzione della testa con maggiori possibilità di lesioni più gravi.

Utile è anche che il bimbo utilizzi sul veicolo un abbigliamento idoneo: calzature e guanti, giacche e pantaloni (adatti alla sua corporatura), che abbiano rinforzi a protezioni per schiena e articolazioni. Se non necessario, sarebbe bene evitare di percorrere tratti particolarmente trafficati o pericolosi e procedere sempre ad una velocità costante e moderata.

Equipaggiamento specifico per bambini in moto (casco, cinghie, seggiolino)

In base all’art 170 del Codice della strada, si possono portare in moto i propri figli purché il piccolo “sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature”. É obbligatorio perciò che il bambino in moto o scooter non indossi un casco generico, deve trattarsi di un casco integrale da moto per bambini con un’omologazione ECE 22.05 (completo di calotta esterna, imbottito, con cinturino e prese d’aria per la ventilazione).

L’uso dei seggiolini da moto, che possono essere fissati al mezzo attraverso cinghie, è consentito nel nostro Paese, ma non è un obbligo. Può essere pertanto utilizzato a discrezione del singolo conducente. Altri Paesi europei impongono ai motociclisti l’utilizzo di seggiolini omologati per il trasporto di bambini piccoli che non siano in grado di raggiungere coi propri piedi le pedane di moto e scooter. Altri scelgono un limite di età più alto (12 anni), altri ancora scelgono un sistema di limiti (età massima 7 anni, ma il mezzo non deve superare i 40 Km/h).

I seggiolini da moto sono dispositivi utili, universali ed adattabili a qualsiasi tipo di moto o scooter: si tratta di una poltroncina in materiale plastico, dotata di maniglie ai lati, di cinghie di fissaggio in tre diversi punti del mezzo e di staffe regolabili, a seconda dell’altezza, e dunque della lunghezza delle gambe del bambino.

Spesso i bambini faticano a raggiungere le pedane della moto. Per questo motivo, oggi, troviamo in commercio diversi modelli di seggiolini completi di apposite staffe poggiapiedi per i più piccoli.

Su questi strumenti, però, i pareri sono discordanti. C’è chi sostiene che, in caso di incidente e caduta, il bambino legato al seggiolino per moto e alle apposite staffe poggiapiedi potrebbe rimanere bloccato alla moto, peggiorando ulteriormente una situazione molto delicata.

Bimbi in moto: la posizione corretta

In fatto di sicurezza dei bambini per la legge è sufficiente che il minore sia seduto nel posto riservato al passeggero, sulla sella, e in grado di essere “stabile ed equilibrato” sul sedile durante la marcia e in mezzo al traffico.

Non è necessario che il bambino tocchi le pedane: è sufficiente che il requisito di stabilità possa essere raggiunto cingendo la vita del conducente con le braccia, o aggrappandosi alle maniglie per il passeggero di cui moto e scooter sono dotati, o sfruttando lo schienale del bauletto portaoggetti.

Trasporto irregolare di bambini in moto: le sanzioni

La legge prevede una serie di multe per trasgressori. In particolare, al conducente che trasporta minori sulla moto seduti in posizione diversa da quella stabilita nel codice della strada, è applicata una sanzione amministrativa che va 148 a 594 euro.

Al conducente che trasporta sulla propria moto un bambino che non indossa il casco, viene comminato anche il fermo amministrativo di 30 giorni (per violazione degli art. 171/1°,2° e 4° C.d.S).

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