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Autovelox non omologati, perché la multa può restare valida

Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che le sanzioni per eccesso di velocità possono restare valide anche in assenza di omologazione formale dell’autovelox, purché il dispositivo sia stato sottoposto a regolare taratura e verifica. Una pronuncia destinata a pesare sui ricorsi ancora aperti e a riaccendere il confronto sulla validità degli apparecchi non omologati

Una multa presa con l’autovelox può essere valida anche se il dispositivo non è stato formalmente omologato? È attorno a questa domanda che, da mesi, si gioca una delle partite più delicate tra automobilisti, Comuni e tribunali. Il punto non riguarda la velocità rilevata, ma la regolarità dello strumento usato per accertarla: approvazione, omologazione, taratura e verifiche periodiche non sono parole intercambiabili. E proprio su questa distinzione la Cassazione è tornata a pronunciarsi con l’ordinanza n. 7374 pubblicata il 27 marzo 2026., respingendo il ricorso di un’automobilista contro alcune multe.

  • La Cassazione restringe il campo dei ricorsi
    Servono contestazioni solide, documentate e costruite dentro il processo.
  • Il precedente del 2024 e il cortocircuito normativo
    Approvazione e omologazione non sono procedure equivalenti
  • Un nuovo quadro di regole per gli autovelox
    Dispositivi censiti, documentazione verificabile, postazioni autorizzate e segnalate
  • Cosa cambia per chi riceve una multa?
    Per vincere un ricorso oggi non basta più citare la mancanza di omologazione

La Cassazione restringe il campo dei ricorsi

Il caso nasce a Pescara: una automobilista aveva impugnato alcuni verbali per eccesso di velocità rilevati nel 2021, sostenendo la mancanza di omologazione del dispositivo. Il Giudice di pace le aveva dato ragione; il Tribunale di Pescara aveva poi ribaltato la decisione, ritenendo sufficiente l’approvazione del dispositivo. La Cassazione, investita della vicenda, ha respinto il ricorso della conducente.

La decisione, però, va letta con attenzione. Non è una sentenza che cancella di colpo il tema dell’omologazione, né una sanatoria generale per tutti gli autovelox installati in Italia. La Corte richiama anzi un principio già affermato in passato: in caso di contestazione sull’idoneità dell’apparato, l’Amministrazione deve fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Nello stesso passaggio, però, la Cassazione concentra il giudizio sul fatto che, nel caso concreto, l’apparecchio fosse stato sottoposto a verifica periodica di funzionamento il 21 dicembre 2020 e che i verbali fossero stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021, quindi entro l’anno dall’ultima verifica.

È qui che la vicenda si complica. La Cassazione non afferma in modo lineare che l’omologazione sia irrilevante. Al contrario, continua a citarla tra gli elementi che l’Amministrazione deve provare quando il cittadino contesta la validità dell’accertamento. Tuttavia, nel caso di Pescara, ritiene decisivo il certificato di verifica periodica prodotto in giudizio e respinge il ricorso. Quindi per l’automobilista non basta evocare in modo generico l’assenza di omologazione; servono contestazioni solide, documentate e costruite dentro il processo.

Il precedente del 2024 e il cortocircuito normativo

La nuova ordinanza arriva dopo un precedente che aveva avuto un impatto enorme. Con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la seconda sezione civile della Cassazione aveva affermato che approvazione e omologazione non sono procedure equivalenti. Secondo quella decisione, l’omologazione autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l’approvazione è un procedimento semplificato; soprattutto, il Codice della strada non equipara le due procedure e richiede che i dispositivi destinati all’accertamento automatico siano sottoposti a omologazione affinché le risultanze possano valere come prova.

Da lì è nata la stagione dei ricorsi. La questione è diventata ancora più delicata perché il parco autovelox italiano si è rivelato molto più fragile, sul piano documentale, di quanto molti immaginassero. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su circa 11mila dispositivi informalmente rilevati sul territorio nazionale, solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma del censimento e poco più di mille rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione nella fase di adozione del nuovo decreto.

Un nuovo quadro di regole per gli autovelox

Il Governo ha provato a mettere ordine con un nuovo decreto sull’omologazione dei dispositivi, trasmesso a Bruxelles nell’ambito della procedura TRIS. La notifica europea, identificata con il numero 2026/0053/IT, è stata ricevuta il 3 febbraio 2026 e il termine dello status quo è scaduto il 4 maggio 2026. Il testo definisce le regole sull’omologazione del prototipo, caratteristiche tecniche, taratura, verifiche periodiche di funzionalità, controlli di conformità e disposizioni transitorie.

L’autovelox, quindi, deve tornare a essere uno strumento di sicurezza stradale, non un terreno di guerriglia procedurale. Ma perché questo accada servono dispositivi censiti, documentazione verificabile, certificati aggiornati, postazioni correttamente autorizzate e segnalate.

Cosa cambia per chi riceve una multa?

Per gli automobilisti, la nuova ordinanza non significa che tutte le multe da autovelox non omologati siano automaticamente valide. Ma non significa nemmeno il contrario, cioè che basti scrivere “manca l’omologazione” per ottenere l’annullamento. La partita si gioca sulla prova: il cittadino deve contestare in modo specifico, mentre l’Amministrazione deve dimostrare la regolarità dello strumento, a partire dalle verifiche di funzionalità e taratura, e nei casi rilevanti anche dalla documentazione relativa all’omologazione e alla conformità.

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