Multa, punti patente e indicazione del conducente
Molti erroneamente pensano che, una volta arrivata la multa per un’infrazione del Codice della Strada, sia sufficiente pagarla per essere sollevati da eventuali oneri. In realtà le cose non stanno esattamente così e a complicare la situazione contribuisce l’articolo 126, comma 2 bis, del Codice della Strada a proposito dei dati del conducente.
Obbligo di comunicazione dei dati del conducente
Leggendo attentamente il verbale della multa, in alcuni casi si può notare una piccola postilla che invita a comunicare i dati del conducente del veicolo: si tratta in realtà di un vero e proprio obbligo. Infatti l’articolo 126 del Codice della Strada, comma 2 bis, prevede che il proprietario del veicolo multato debba comunicare all’autorità che ha emesso la multa i dati di chi si trovava alla guida al momento dell’infrazione e il termine per adempiere a quest’obbligo è di 60 giorni dalla notifica della multa. Nella prima versione dell’articolo, la mancata comunicazione dava luogo alla decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale norma e, di conseguenza, per la mancata comunicazione non vi è più decurtazione dei punti dalla patente, restano però altre conseguenze.
Ciò ovviamente non succede se la multa non è inviata per posta raccomandata, ma la contestazione dell’illecito avviene al momento e quindi gli agenti rilevano le generalità del conducente contestualmente alla redazione del verbale di accertamento.
Cosa fare in caso di notifica della multa
Se una volta ricevuta la multa il proprietario non comunica i dati del conducente, anche se il conducente fosse egli stesso, verrà elevata una sanzione, diversa dalla precedente, il cui importo varia da 286 euro a 1.142 euro. Questo iter non prevede la decurtazione dei punti dalla patente, ed è il motivo per cui coloro che hanno pochi punti tendono a preferire questa scelta e pagare una multa più salata pur di non vedere scendere il proprio saldo punti della patente.
Se il proprietario, invece, comunica i dati del soggetto che era alla guida, i punti saranno decurtati dalla patente di quest’ultimo, ma per la sanzione pecuniaria principale collegata all’infrazione si è obbligati in solido.
La terza possibilità è che il proprietario comunichi entro 60 giorni dalla notifica della multa per l’infrazione al Codice della Strada i propri dati ammettendo di essere alla guida: in questo caso, vengono decurtati i punti dalla sua patente ma non c’è la sanzione per la mancata comunicazione dei dati.
Resta infine un’altra possibilità, cioè che il proprietario comunichi di non essere a conoscenza delle generalità di chi era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.
In questo caso la situazione potrebbe diventare più complicata. La normativa prevede che per giustificare questa circostanza debba esservi un valido motivo, ad esempio dovrebbe trattarsi di un’auto che sia stata sottratta in un momento in cui il proprietario era impossibilitato a esercitare un controllo (caso tipico durante un ricovero ospedaliero).
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, il proprietario di un veicolo è tenuto a conoscere le generalità dei soggetti a cui affida tale veicolo, in caso contrario si dovrà rispondere a titolo di colpa in quanto negligentemente il proprietario non ha vigilato sul veicolo che era sotto la propria custodia (sentenza 16952 del 2013).
Cosa succede in caso di ricorso
Se il proprietario, dopo aver ricevuto la multa per l’infrazione, decide di presentare ricorso, non è tenuto alla comunicazione dei dati del conducente. L’obbligo della comunicazione inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui la sanzione diventa definitiva, per esempio nel caso in cui il ricorso sia stato rigettato. Ciò vuol dire che non viene meno l’obbligo di comunicazione, ma semplicemente lo stesso resta sospeso. In questo caso vige però l’obbligo di comunicare all’autorità che ha elevato la multa che la stessa è stata contestata e si provvederà a comunicare i dati del conducente nel caso in cui in seguito la sanzione venga confermata.
Nullità della sanzione per omessa comunicazione
Si è visto che il proprietario del veicolo dispone di 60 giorni dalla notifica della sanzione per comunicare i dati del conducente del veicolo. Trascorso tale termine, l’amministrazione potrà inviare una sanzione, ma il tempo a disposizione non è infinito: scaduti i 60 giorni, il termine per la multa è di 90 giorni. È bene precisare a questo punto che, se la notifica della sanzione per violazione dell’articolo 126, comma 2 bis C.d.S., arrivasse all’automobilista oltre i 90 giorni, la stessa è da considerarsi nulla, ma la nullità deve essere fatta valere impugnando il verbale con ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.