Codice della strada

Guida in stato di ebbrezza: quando si può rifiutare il test?

E’ possibile rifiutare il test dell’etilometro richiesto dalle forze di polizia durante un controllo di routine? Generalmente, la risposta è no: non ci si può rifiutare, o meglio, rifiutandosi si accetta immediatamente la pena più severa. Inoltre non c’è possibilità di ripensamento.

Il test dell’etilometro costituisce una pre-analisi svolta dagli organi di polizia che in base al risultato dell’etilometro possono poi chiedere un alcol test ematico più approfondito. Inoltre, se il conducente è stato coinvolto in un incidente e sottoposto a cure mediche l’esame del tasso alcolemico è svolto obbligatoriamente dalla struttura sanitaria che lo ha in cura, come da protocollo, la quale trasmetterà poi l’esito a chi di competenza. La legge in questo senso è piuttosto chiara: l’alcoltest effettuato durante le cure mediche prestate a seguito di un incidente può infatti essere utilizzato come prova di un’eventuale guida in stato di ebbrezza a prescindere dal consenso del conducente coinvolto.

Invalidazione del test

Alcuni recenti pronunciamenti della Cassazione hanno creato dei precedenti molto discussi in merito ai controlli. In particolare, alcuni test positivi sono stati resi nulli per dei vizi di forma. Tra questi il più tipico si verifica quando le forze di polizia non enunciano i diritti di chi si sottopone al test, ad esempio quello di eseguire i controlli in presenza del proprio avvocato.

Ovviamente la legge non lascia comunque spazio all’impunità di un automobilista in malafede e se il legale tarderà ad arrivare la polizia potrebbe procedere con il test.

Anche nel caso dei prelievi, per gli agenti vige l’obbligo di informare il conducente circa le finalità del/dei test in atto, pena la nullità dei rilievi raccolti.

Nessun diritto di ripensamento

Un’altra sentenza di Cassazione ha dato ragione agli organi di polizia per il caso di un conducente che dopo essere stato fermato si è rifiutato di sottoporsi al test, salvo ripensarci circa un’ora dopo. Nella fattispecie gli agenti non hanno più assecondato la sua volontà, in quanto come da sentenza della Cassazione, un ritardo non giustificato nell’esecuzione del test “rischierebbe di non riflettere più la situazione esistente nel momento in cui l’interessato stava guidando”.

Conseguenze del rifiuto di sottoporsi al test

In base alle disposizioni dell’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada: il conducente che si rifiutasse di sottoporsi a controllo è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186 comma 7 del CdS. In questo caso le sanzioni sono equiparabili ai casi più gravi di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l) pure nei casi in cui il conducente non risultasse coinvolto in nessun incidente. Si configura quindi un reato passibile di arresto con detenzione da 3 mesi a 1 anno, multa da 1.000 a 6.000 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni con sequestro preventivo del veicolo ed eventuale confisca in sede di condanna. Pene più gravi in casi di recidività.

La sola eccezione prevista riguarda l’evenienza in cui le forze di polizia non avessero le dotazioni utili per eseguire il test. Se non si è verificato alcun incidente e se non si configura nessuna violazione del Codice della Strada, il conducente può rifiutarsi di seguire o di essere scortato dalla polizia presso altri luoghi idonei per l’accertamento senza ulteriori conseguenze.

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