Codice della strada

Targa prova: cos’è e come ottenerla

Vediamo i requisiti del dispositivo di riconoscimento per i veicoli non immatricolati, durante prove tecniche, sperimentali e costruttive.

La targa di prova è un dispositivo di riconoscimento del veicolo composto da due lettere e cinque numeri, più una P in maiuscoletto su sfondo bianco. Viene apposta dietro al veicolo privo di immatricolazione e come qualsiasi altra targa permettere agli organi di Polizia di riconoscere e controllare il mezzo su tutto il territorio nazionale. È obbligatoria per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ne esiste un solo modello, utilizzabile anche per motoveicoli, macchine agricole e operatrici. Vale come deroga concessa per i veicoli privi di carta di circolazione, perciò ha una durata ridotta, e serve in alcune occasioni specifiche. Vediamo cosa prevede la legge, quali sono i requisiti per l’uso, come richiederla e quali sono le multe in caso di utilizzo scorretto e violazione degli obblighi.

Targa prova: cos’è

Un contrassegno da utilizzare su autoveicoli, moto e rimorchi non immatricolati.

Targa prova: chi può richiederla e come

Presuppone l’autorizzazione ministeriale, bisogna rivolgersi alla Motorizzazione Civile.

Targa prova: requisiti d’utilizzo

La prima cosa da richiedere è l’attestazione di iscrizione al Registro delle Imprese.

Targa prova: i costi e sanzioni

In caso di ripetute violazioni, la sanzione può superare le 600 euro.

Targa prova: cosa fare in caso di smarrimento

Bisogna recarsi dalla Polizia Stradale per la denuncia entro 48 ore.

Targa prova: cos’è

La disciplina sulla circolazione con targa di prova è contenuta in due distinti provvedimenti normativi: il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, e l’articolo 98 del Codice della Strada (parzialmente abrogato dall’art. 4 del DPR 24.11.2001, n. 474).

La targa di prova è un contrassegno da utilizzare su veicoli, auto e rimorchi non immatricolati, non sostituisce la targa ufficiale e non la si può utilizzare nel caso in cui si dovesse utilizzare il mezzo quotidianamente.

Targa prova: chi può richiederla e come

La produzione e la distribuzione delle targhe di prova è a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, senza oneri per lo Stato, può essere affidata ai soggetti esercenti per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Questo tipo di targa può essere richiesta da specifiche categorie professionali:

  • i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • i costruttori di carrozzerie (carrozzieri) e di pneumatici;
  • i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, DPR 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
  • gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Un mezzo non immatricolato può circolare con una di queste targhe per uno dei seguenti motivi:

  • Prove tecniche sperimentali
  • Collaudo
  • Trasferimenti
  • Ragioni di vendita
  • Dimostrazioni
  • Allestimento

La domanda della targa di prova va inoltrata alla Motorizzazione Civile, che per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilascia l’autorizzazione alla circolazione.

Se viene approvata la richiesta, la certificazione della targa di prova ha validità annuale. Il mezzo con la targa di prova può essere guidato esclusivamente dal conducente che ha richiesto l’effettiva autorizzazione. Oppure da un collaboratore se munito di una delega ufficiale e documento di identità valido.

In caso di scadenza, la richiesta di rinnovo della targa di prova deve essere effettuata entro il 31 dicembre, se la data di scadenza dell’autorizzazione ricade entro il 30 novembre, oppure entro il 31 gennaio, se la data di scadenza dell’autorizzazione ricade entro il 31 dicembre

Targa prova: requisiti d’utilizzo

La prima cosa da fare per ottenere la targa di prova è fare domanda per l’attestazione di iscrizione al Registro delle Imprese, dell’azienda che richiede la targa. Oppure si può presentare un’autocertificazione che attesta il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) e la relativa registrazione alla Camera di Commercio.

Successivamente bisogna pagare le tre quote necessarie con i bollettini forniti dalla Motorizzazione o dall’ACI: il primo di 10,20 euro per la richiesta delle operazioni di motorizzazione, il secondo di 32 euro e il terzo di 18,37 euro. Le certificazioni e le ricevute di pagamento vanno allegate alla domanda per richiedere l’autorizzazione a circolare con la targa di prova (modello TT2119) da presentare alla Motorizzazione della provincia, in cui si trova l’azienda richiedente. Una volta approvata la pratica, vengono rilasciate l’autorizzazione e la targa di prova in versione cartacea.

È obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione in quanto la targa può essere apposta solo su veicoli non ancora immatricolati. L’RC auto deve essere stipulata dal titolare dell’autorizzazione della targa di prova (e non dal proprietario del veicolo).

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito l’utilizzo illegittimo delle targhe di prova su veicoli immatricolati o già targati. I veicoli con targa di prova devono essere coperti dalle assicurazioni obbligatorie che coprono i danni cagionati dal veicolo in circolazione, anche nel caso di guida per prove tecniche, collaudo o spostamento per vendita.

La targa di prova deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo e può essere facilmente riconoscibile grazie alla lettera P, insieme ad altri simboli alfa-numerici posti su sfondo bianco.

Targa prova: i costi e sanzioni

Se la targa di prova non è idonea, l’articolo 98 del Codice della Strada determina delle sanzioni amministrative.

Chiunque adibisce un veicolo in circolazione con targa di prova ad uso diverso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 345 euro. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

Se le violazioni superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da 173 a 695 euro e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Targa prova: cosa fare in caso di smarrimento

In caso di furto o smarrimento della targa di prova il titolare deve fare denuncia presso le autorità, entro e non oltre le 48 ore, da quando è venuto a conoscenza del fatto. Successivamente alla denuncia potrà chiedere il rilascio di una nuova targa prova, per poter circolare nuovamente su strada.

 

 

Scopri subito quanto puoi risparmiare sulla polizza auto: è veloce e senza impegno

Comments are closed.

Potrebbe interessarti anche:Codice della strada

0 %