Assicurazioni

Incidenti stradali: come compilare la richiesta di risarcimento

Le richieste di risarcimento in caso di incidente stradale sono disciplinate dagli articoli 148 (Procedura di Risarcimento) e 149 (Procedura di Risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni Private. L’intera procedura si fonda su una corretta compilazione della richiesta di risarcimento: in assenza di alcune informazioni la domanda potrebbe essere rifiutata. Del risarcimento diretto abbiamo già parlato in precedenza, qui faremo riferimento alla procedura di risarcimento sia rivolta alla compagnia di controparte, sia alla propria.

Tempi imposti dalla procedura

Nel caso in cui vi siano solo danni alle cose, una richiesta di risarcimento ben formulata deve riportare “gli aventi diritto al risarcimento” insieme ad una precisa indicazione dei giorni e delle ore “in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione finalizzata ad accertare l’entità del danno” (art. 148 del Codice delle Assicurazioni).

La compagnia assicuratrice dovrà poi formulare la propria offerta, o il rifiuto motivato, entro 60 giorni dall’invio della documentazione, oppure entro 30 giorni se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nell’incidente, ad esempio nel caso i due soggetti coinvolti siano concordi sulle dinamiche dell’incidente e le abbiano correttamente riportate e controfirmate durante la compilazione del CAI.

Il limite si allunga fino a 90 giorni nel caso in cui via siano anche danni alle persone.

Se la richiesta è incompleta, le compagnie di assicurazioni possono richiedere delle integrazioni; in questo caso i termini decorrono dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

A domanda accolta, il risarcimento arriva in un massimo di due settimane.

Tempi del risarcimento

Se l’offerta di risarcimento della compagnia viene accettata dalla persona danneggiata, l’assicuratore ha un massimo di 15 giorni per provvedere al pagamento; il conteggio dei giorni scatta dal momento in cui la compagnia ha ricevuto comunicazione di accettazione dell’offerta. A quel punto il danneggiato dovrà rilasciare “quietanza liberatoria” valida nei riguardi del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
In altre parole il risarcito, accettando l’offerta, rinuncia a ulteriori pretese relative allo stesso incidente.

Hai fatto un incidente? ecco come compilare il modulo di constatazione amichevole.

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