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Quando scade una multa?

Prescrizioni, tempistiche, modalità di pagamento ed eventuali ricorsi: tutto quello che c’è da sapere quando viene notificata una contravvenzione.

Pagare multe non piace a nessuno, tuttavia per considerare una contravvenzione valida è necessario che le autorità preposte rispettino i vincoli di notifica e contestazione dell’infrazione. Anche la multa ha una data di scadenza, oltre la quale non deve essere più onorata. I termini che l’amministrazione deve rispettare sono più di uno e il loro mancato adempimento potrebbe determinare l’illegittimità della pretesa di pagamento da parte del Comune, della Polizia stradale o di qualsiasi altro ente accertatore o titolare del credito.
Vediamo quando scatta la prescrizione delle multe, come presentare ricorso, quali sono i termini di scadenza della notifica.

Dopo 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

La multa va notificata al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’accertamento

Dopo 60 mesi scatta la decadenza, ma fate attenzione ai solleciti di pagamento

Dopo la prescrizione la multa perde validità. Ma si può ricorrere anche al Prefetto e Giudici di pace


Quando scade una multa

Le multe sono sanzioni amministrative pecuniarie, e in Italia vanno notificate al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’accertamento. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, è limitato dalla data di scadenza e si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Quando si riceve una multa per aver commesso un’infrazione al Codice della Strada vi sono alcune opzioni possibili: pagare nei termini indicati la somma indicata nel verbale, anche per evitare che l’importo cresca progressivamente, maturando gli interessi; in tal caso si può scegliere di recarsi al comando della Polizia Municipale, in un ufficio postale, in banca, oppure eseguire l’operazione online.

La seconda possibilità è di proporre ricorso e fare valere le proprie ragioni se si ritiene di aver ingiustamente ricevuto la sanzione.

La terza via possibile è di verificare i temi di prescrizione nel caso non siate nelle condizioni di pagare l’importo richiesto: ci sono infatti scadenze precise oltre le quali non sussiste più la pretesa di pagamento della sanzione, richiedendo la somma contestata per l’infrazione stradale.

Dopo quanto tempo arriva una multa

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, al trasgressore deve essere notificato il verbale con gli estremi dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione sul posto: ad esempio l’impossibilità a raggiungere un veicolo che passa ad eccessiva velocità col semaforo rosso, un sorpasso vietato, un rilevamento dell’autovelox, oppure l’ingresso dell’automobile in zone a traffico limitato o aree pedonali, senza permesso.

Inoltre la contestazione non può essere immediatamente notificata al conducente quando l’accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale.

Secondo l’art. 201 del Codice della Strada la multa va notificata al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’accertamento dell’illecito; la data si deduce dal timbro postale sulla busta verde al momento della spedizione della multa al recapito della persona sanzionata; quella della violazione invece è sul verbale.  Qualora il trasgressore abbia la residenza all’estero, i tempi necessari si allungano fino a 360 giorni. Solo un giustificato motivo, dettato dalla difficoltà di individuazione dell’automobilista, potrebbe far slittare questi termini: in tal caso i 90 giorni non decorrono più dal momento dell’infrazione, ma da quando avviene l’accertamento del proprietario dell’auto (si pensi a una persona con residenza estera o con auto in leasing, ad esempio).

Il semplice fatto che la multa venga rilevata con un dispositivo di controllo automatico (ad esempio autovelox, photored, tutor, ecc.) e poi controllata e verbalizzata presso l’ufficio dell’amministrazione non fa slittare il termine di 90 giorni che continua, quindi, a decorrere dalla data dell’illecito.

È bene precisare che per considerare rispettato questo temine, è necessario che entro il 90esimo giorno l’amministrazione porti la busta all’ufficio postale. Fa fede il timbro di accettazione con cui la posta attesta che l’atto le è stato consegnato per il recapito. Per il conteggio dei 90 giorni se l’ultimo quest’ultimo è festivo, si va al giorno feriale successivo.

Multe non pagate: quando vanno in prescrizione

La prescrizione delle multe scatta a partire da 5 anni dopo la data in cui è stata commessa l’infrazione, come previsto dall’art. 209 del Codice della Strada. Perciò è importante controllare la multa di riferimento del provvedimento di riscossione, verificando che non siano trascorsi più di questo numero di anni.

Il discorso è diverso in presenza di notifiche, infatti ogni sollecito di pagamento comporta l’annullamento di questo termine, facendo scattare un nuovo conteggio. Ad esempio, se dopo 3 anni si riceve una notifica di verbale, non bisogna più contare i 5 anni per la prescrizione a partire dalla data della violazione, ma da quella dell’ultimo sollecito ricevuto.

Quando una multa non è valida e non bisogna pagarla

Nel caso di violazione, se entro 5 anni (60 mesi) non arriva nessun avviso o sollecito, non si è più obbligati a pagare la sanzione in base a quanto previsto dalle normative. Lo stesso vale per le cartelle esattoriali, alle quali si applicano i medesimi termini.

In base alle norme di legge gli agenti di riscossione non possono svolgere funzioni di recupero crediti e attività finanziarie, perciò lo Stato affidava questo servizio a società esterne come Equitalia. Recentemente i suoi compiti sono passati in mano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale si occupa della riscossione delle multe e delle cartelle esattoriali. Secondo le disposizioni normative, come previsto dall’articolo 1 della Finanziaria 2008, le sanzioni scattano a partire da 90 giorni dopo la ricezione della cartella di pagamento.

Ricevuta la contestazione immediata, o la notifica differita, di un atto di accertamento di violazione al Codice della Strada, l’interessato ha a disposizione due alternative per l’impugnazione: presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace. In entrambi i casi la procedura non richiede l’intervento di un avvocato e affinché il ricorso sia possibile è necessario che la contravvenzione non sia stata pagata.

Presso il Prefetto si può fare ricorso gratuito e va presentato entro 60 giorni dalla data delle infrazioni o dal giorno della notifica. La richiesta si presenta in carta semplice e va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il giudizio comporta la sospensione della multa fino alla decisione che deve arrivare entro 180 giorni. In caso di silenzio, il ricorso si considera accolto (regola del “silenzio assenso”). In caso di rigetto, si può fare ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni al Giudice di pace, per una nuova interpretazione dei fatti.

In alternativa al ricorso presso il Prefetto, l’automobilista può rivolgersi al Giudice di pace e presentare la richiesta entro 30 giorni dall’accertamento o dalla notifica del verbale. In questo caso il ricorso ha dei costi, che rimangono comunque piuttosto contenuti e al momento sono pari a 43 euro nel caso in cui la multa abbia un importo inferiore a 1.100 euro.

Oltre alla dichiarazione che illustra i motivi del ricorso, bisogna allegare anche la copia dei documenti di riconoscimento, del verbale, dei documenti necessari alla decisione e della ricevuta dell’imposta di 43 euro. Il Giudice di Pace ha il potere di confermare la sanzione, stabilirne la nullità o modificarla, ma anche in questo caso la sua decisione non è definitiva.

In caso di rigetto il richiedente ha il diritto di impugnare l’ordinanza del Giudice davanti al Tribunale entro 30 giorni della notifica, nella speranza di ottenere un’ultima sentenza favorevole. Se la cartella non viene impugnata entro 30 giorni diventa definitiva.

L’Agente della riscossione può iscrivere un fermo auto, entro al massimo 5 anni dall’ultima richiesta di pagamento. Il fermo auto deve essere proceduto da un preavviso nei 30 giorni, altrimenti è nullo. Se arriva un preavviso di fermo auto senza che mai sia stata notificata la cartella di pagamento, il fermo è illegittimo. Se la cartella di pagamento non viene onorata, in aggiunta o in sostituzione al fermo auto, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento. Il pignoramento è illegittimo se effettuato dopo 1 anno dalla cartella di pagamento: è necessaria infatti la notifica di una nuova intimazione di pagamento.

Infine la multa può essere considerata illegittima se presenta dei vizi macroscopici sugli elementi essenziali e può, a seguito di ricorso, essere annullata.

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