Assicurazioni

Incidente tra auto e bicicletta chi copre i danni

Ciclista e automobilista sono tenuti entrambi al rispetto del Codice della strada, ma in caso di danni vi sono differenti responsabilità

Ciclista e automobilista sono entrambi tenuti a rispettare il Codice della strada, con tutte le sue regole inerenti la circolazione, precedenze, semafori, stop, divieti di transito, sensi unici, la sicurezza e i segnali di pericolo.

Il principio generale è quello secondo cui, non appena le ruote della bicicletta si trovano su una strada pubblica in città, il ciclista deve comportarsi al pari di qualsiasi altro conducente, compresi gli obblighi di attenzione ad altri mezzi.

Quando si verifica uno scontro tra due auto, a pagare è l’assicurazione. In quanto chiunque guidi una macchina su una strada pubblica o aperta al pubblico, deve essere dotato di copertura RC-auto.

La legge non impone ai ciclisti di avere un’assicurazione obbligatoria a garanzia, che resta una possibilità. Ma quando uno scontro con un pedone, un’auto o una moto si verifica per colpa del ciclista, quest’ultimo deve rimborsare personalmente i danni cagionati a terzi.

Nel caso di urto tra il proprietario di una bici e un automobilista, se la responsabilità è a carico di quest’ultimo, a intervenire sarà l’assicurazione che provvederà a rimborsare il danneggiato, che verrà quindi risarcito integralmente.


Cosa fare in caso di incidente tra un’auto e una bicicletta

Per ottenere un risarcimento dovrà provare di aver rispettato tutte le norme prescritte dal Codice della strada e di aver fatto il possibile per evitare l’incidente. Solo nel caso in cui venga esclusa una qualsivoglia responsabilità del ciclista, questi avrà diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui la dinamica dei fatti non risulti chiara e nessuna delle persone coinvolte riesca a spiegare in modo chiaro la propria condotta e non ci siano testimoni, si avrà un concorso di colpa. Se di contro un ciclista compie una manovra improvvida che provoca un incidente avrà delle responsabilità e ne dovrà rispondere.

L’automobilista può agire nei confronti del ciclista chiedendo il risarcimento dei danni. Chi detiene la proprietà di una bici non ha l’obbligo di avere un’assicurazione per la responsabilità civile e quindi ne risponderà personalmente. Il rischio è che il danneggiato potrebbe imbattersi in un ciclista nullatenente che non può pagare l’indennizzo, senza possibilità di risarcimento.

Chi copre i danni in un incidente tra un’auto e una bici?

Poiché la bicicletta non è un veicolo a motore, in caso di sinistro stradale non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole. Infatti l’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni prevede la compilazione solo per veicoli a motore: “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”.

Nel caso l’incidente coinvolga una bicicletta, il ciclista dovrà fare appello alla procedura di risarcimento ordinario, rivolgendosi alla compagnia assicurativa del danneggiante. Quando uno scontro con un pedone, un’auto o una moto si verifica per colpa del ciclista quest’ultimo deve rimborsare personalmente i danni.

Come stipulare un’assicurazione per la bicicletta?

Se ti piace usare la bicletta con frequenza e non vuoi correre alcun rischio, è bene provvedere con una polizza che possa coprire eventuali danni a terzi e tutelare te in caso di infortunio.

Un’assicurazione che tuteli dai vari imprevisti e che si può estendere a tutti i componenti del nucleo familiare che usano la bicicletta; non solo coniuge e figli, ma anche eventuali collaboratori domestici.

Per quanto riguarda le bici elettriche e le e-bike oltre i 25 km/h di velocità (o potenza superiore ai 250 w) è necessaria un’assicurazione veicoli oppure una particolare assicurazione per biciclette elettriche. In questo caso, la mancata copertura assicurativa comporta una multa di 868 euro e il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art 193 commi 1 e 2 Codice della strada).

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